ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 aprile 2014 - Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. (Ordinanza n. 165). (14A03450)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Considerato che nei giorni tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 il territorio della regione Veneto e' stato colpito da eventi atmosferici di eccezionale intensita' tali da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Visto l'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi", che prevede, tra l'altro: - al comma 1-bis, che le disposizioni contenute nello stesso articolo 3 si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

- al comma 3, secondo periodo, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2;

- al comma 4, che per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al richiamato comma 1-bis, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o dei terreni agricoli, stabilendo, altresi', che l'autorita' comunale, verificato il nesso di causalita' tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmetta copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni;

- al comma 4-bis, che...

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