DELIBERAZIONE 8 aprile 2003 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2003. (Deliberazione n. 79/03/CSP)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 aprile 2003; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", e successive modificazioni; Rilevato che con decreto del Ministro dell'interno del 21 marzo 2003, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2003 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale delle province di cui all'elenco allegato B della presente delibera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.

670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige"; Vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n.

5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; Vista la legge della regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 - Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige"; Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige del 19 marzo 2003, n. 177/A, sono state fissate per il giorno 18 maggio 2003, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui all'elenco allegato A della presente delibera; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo statuto della Regione sicialiana; Visto il decreto del Presidente della Regione sicialiana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana" e successive modifiche; Vista la legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana e successive modifiche; Vista la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco.

Nuove norme per le elezioni dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica"; Vista la legge della Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 26, recante "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezioni dei consigli delle province regionali per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti"; Vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"; Vista la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale"; Rilevato che con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali della Regione siciliana del 26 marzo 2003, n. 740, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2003, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale delle province di cui all'elenco allegato B della presente delibera; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la regione Sardegna, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n.

14, recante "Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49"; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante "Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14"; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale"; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n.

49/1995"; Rilevato che con decreto dell'assessore per le autonomie locali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 marzo 2003 n. 2, sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui all'elenco allegato C della presente delibera; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la regione autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni; Vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante "Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale" e successive modificazioni; Rilevato che con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 12 febbraio 2003, n. 99, sono state fissate per il giorno 8 giugno 2003, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui all'elenco allegato C della presente delibera; Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni fissate

per il giorno 18 maggio 2003, del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui all'elenco allegato sub A della presente delibera; per il giorno 25 maggio 2003, del sindaco e del consiglio comunale dei comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale delle province di cui agli elenchi allegati sub B della presente delibera; per il giorno 8 giugno 2003, del sindaco e del consiglio comunale dei comuni di cui all'elenco allegato sub C della presente delibera; al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici 1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature

  1. le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o provinciali da rinnovare; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale

  2. le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia; b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.

    Titolo II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA Capo I Comunicazione politica in campagna elettorale

    Art. 3.

    Riparto degli spazi per la comunicazione politica 1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata, nazionale e locale, intende dedicare alla comunicazione politica, relativa alla campagna elettorale in corso, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti

  3. nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per meta', ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra meta', ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera b).

    2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24, e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria...

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