DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2003, n. 167 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Trasferimento di funzioni e compiti degli Uffici metrici provinciali 1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli Uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

- L'art. 56, primo comma, della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente

´Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonche' le norme di attuazione del presente statuto.ª.

Note all'art. 1

- Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1890, n. 216.

- Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (Approvazione del regolamento per il servizio metrico), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1∞ giugno 1909, n. 128.

- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 252 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180.

Art. 2.

Trasferimento di rapporti e del patrimonio degli Uffici metrici provinciali - oneri finanziari 1. Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT