Blocco sfratti 1 gennaio 2001 - 30 giugno 2004 (L. 23 dicembre 2000, n. 338 - D.L. giugno 2003)

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VADEMECUM

@Dove Ë previsto

Art. 80, comma 22, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) in relazione ai commi 20 e 21 stessa norma di legge - Decreto legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332 - Decreto legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14 - Decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 185 - Decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, art. 1.

@In che cosa consiste

Sono bloccati gli sfratti abitativi ´iniziatiª (alla data - 1 gennaio 2001 - di entrata in vigore della legge n. 388/00, si deve ritenere) e per i quali - quindi - si sia gi‡ avuto, precedentemente all'anzidetta data, l'accesso all'immobile da parte dell'ufficiale giudiziario procedente. Nel senso che i provvedimenti successivi alla legge n. 388/00 non hanno introdotto una nuova sospensione, ma hanno solo disposto la proroga di quella iniziale, cfr. Trib. Chiavari, ord. 11 maggio 2002, G.E. Sabetta (leggibile in questo stesso numero della Rivista).

- Sulla base della dizione di legge anche dell'ultimo D.L., gli sfratti per morosit‡ sono espressamente esclusi dalla sospensione. Ne deriva che gli sfratti di questo tipo (che qualche tribunale - ad esempio Firenze e Palermo - aveva ritenuto soggetti alla sospensione) devono comunque riprendere a seguito di istanza del locatore, da proporsi in forme differenti a seconda di come (e da chi) sia stato adottato il provvedimento di applicazione della sospensione.

@Dove si applica

Nei soli Comuni ad alta tensione abitativa.

@Quanto dura

Dall'1 gennaio 2001 al 30 giugno 2004.

@Condizioni necessarie

Presenza nel nucleo familiare soggetto a sfratto, alla data dell'1 gennaio 2001, di un handicappato grave o di un ultrasessantacinquenne.

Nessun componente del nucleo familiare doveva - né deve - avere poi la disponibilit‡ - attuale - di altra (idonea) abitazione (o dei relativi mezzi patrimoniali sufficienti ad acquistarla, deve ritenersi) cosÏ come l'intero nucleo familiare non doveva - né deve - disporre di reddito sufficiente ad accedere all'affitto di una nuova casa. Per l'individuazione del reddito in questione (ad opera del giudice) il riferimento Ë alle condizioni del mercato locale della locazione, non operando la legge alcun rinvio a criteri predeterminati, di qualsiasi natura. Non Ë certo cogente per l'autorit‡ giudiziaria il riferimento ai requisiti economici di accesso all'edilizia economica e popolare di cui alla...

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