CIRCOLARE 6 Agosto 2007, n. 28 - Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni - Prime modalita' applicative.

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato

All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Alle Ragionerie provinciali dello Stato

Ai Revisori dei conti in rappresentanza del Ministro dell'economia e delle finanze presso gli Enti ed organismi pubblici e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni centrali dello Stato

- Gabinetto

All'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Premessa:

L'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto l'art. 48-bis al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il citato art. 48-bis, comma 1, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il comma 2 del medesimo art. 48-bis prevede che le modalita' di attuazione delle suddette disposizioni sono adottate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Cio' premesso, nel far presente che a tutt'oggi detto regolamento non e' stato ancora emanato, va tuttavia sottolineato che non sussistono dubbi circa l'immediata applicabilita' delle disposizioni in esame; pertanto, il precetto contenuto al comma 1, dell'art. 48-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non puo' risultare condizionato dall'emanazione del menzionato regolamento, il quale, a ben vedere, assolve al limitato compito di meglio tracciare le procedure operative per rendere piu' efficace il dettato legislativo, di per se' gia' attuabile e cogente.

Sulla questione, infatti, e' stato puntualmente osservato che quest'ultimo provvedimento di attuazione "non incide sull'an dell'applicazione, ma e' deputato solo a specificare il quomodo (le modalita' di attuazione) .. L'emanando regolamento, quindi, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, potra' e dovra' specificare le modalita' di attuazione del precetto, ma giammai potra' incidere sul contenuto dell'obbligo normativamente imposto in presenza di una fattispecie gia' sufficientemente delineata" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, Deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007).

Cio' posto, nelle more dell'emanazione del...

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