DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001 - Aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio 2002 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 319/01)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 dicembre 2001, Premesso che

rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito

l'Autorita) 29 agosto 2001, n. 242/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001 (di seguito

deliberazione n. 242/01) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%; l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001) prevede che l'Autorita' entro il 31 dicembre 2001 proceda alla rideterminazione di cui all'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000); l'art. 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l'Autorita' comunichi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi; con la deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 146/01) l'Autorita' ha quantificato gli importi da corrispondere, per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attivita' di cui all'art.

8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto 26 gennaio 2000, adeguando la componente tariffaria A2, al fine di generare, nel corso del secondo semestre dell'anno 2001, il gettito necessario attraverso l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Premesso altresi' che

l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: decreto 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); l'art. 4, comma 1, del decreto 21 novembre 2000, prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete ceda l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 6/92), mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorita' secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2000 e comunque con modalita' preventivamente comunicate al Ministero delle attivita' produttive; a partire dal 1 gennaio 2002 non sara' piu' riconosciuta l'ulteriore componente di ricavo a favore della produzione di energia elettrica delle imprese produttrici-distributrici per il mercato vincolato di cui all'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99); Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 79/1999; il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.

730; l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; il decreto del Presidente del Consiglio dei...

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