LEGGE 28 dicembre 2015, n. 209 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

Coming into Force01 Gennaio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/12/30/15G00223/CONSOLIDATED/20161028
Enactment Date28 Dicembre 2015
Published date30 Dicembre 2015
Official Gazette PublicationGU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 71
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2016, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonche' nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».

  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2016, in 53.400 milioni di euro.

  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2016, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

  5. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2016, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 380 milioni di euro e 8.820 milioni di euro.

  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  9. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, nonche' per importi di compensazione monetaria e' imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

  11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

  13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e dellepari opportunita'», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna.

  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2016, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

  17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione...

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