DECRETO 24 luglio 2009 - Individuazione del numero di unita'' ammissibili al beneficio del pensionamento anticipato, per i giornalisti dipendenti da aziende in CIGS. (Decreto n. 46775). (09A10117)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera b), dell'art. 37 di cui al capoverso precedente, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 7-ter, comma 17, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con il quale e' stata prevista la facolta', entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di CIGS, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: «per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995»;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto l'art. 19, comma 18-ter, lettera a), punto n. 2), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale ha inserito il seguente comma 1-bis all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416: «L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere...

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