DECRETO 1 febbraio 2002 - Rideterminazione del beneficio fiscale consistente nella riduzione di aliquota del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori per il secondo semestre dell'anno 2001

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, che dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1994, n.

504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 6 del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 246 del 2001 nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, e' ridotta della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001; Visto l'art. 1 del proprio decreto 9 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2001, con il quale e' stata rideterminata in L. 112.000 per mille litri di gasolio la misura della riduzione prevista dall'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 356 del 2001, per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 246 del 2001, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge, n. 356 del 2001 e dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze e' stabilita l'eventuale rideterminazione della riduzione di cui al comma 5 del medesimo art. 1 del decreto-legge n.

246 del 2001, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero per le attivita' produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001 superi mediamente il 15 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione; Viste le rilevazioni, effettuate settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dal 2 luglio 2001 al 17 dicembre 2001; Considerato che secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali dal Ministero delle attivita'...

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