Legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12. Medio e basso bacino del Tagliamento - Adozione misure di salvaguardia. (Delibera n. 2)

DELIBERAZIONE 15 aprile 1998.

Legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12. Medio e basso bacino del Tagliamento - Adozione misure di salvaguardia. (Delibera n. 2).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che: il comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino ha adottato, con delibera n. 1/1998, il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici; tale piano stralcio ha individuato nella costruzione di un sistema di casse d'espansione a valle della stretta di Pinzano e nel completamento della ricalibratura del Tagliamento e del canale Cavrato le opere necessarie alla messa in sicurezza dei territori costituenti il medio e basso corso del bacino; tale piano stralcio ha individuato con apposita cartografia le aree di pertinenza fluviale sulle quali ai sensi dell'art. 3 delle norme di attuazione sono previsti vincoli e prescrizioni atte a tutelare l'assetto del territorio appartenente al bacino idrografico; Considerato che: le previste casse di espansione, atte a laminare le piene del Tagliamento, interessano una vasta area dell'alveo del Tagliamento stesso, in parte di proprieta' privata ed in parte di proprieta' demaniale; solo sulla base di un progetto esecutivo sara' possibile determinare l'effettiva superficie da utilizzare per la realizzazione dei manufatti; risulta necessario preservare per gli scopi sopra richiamati non solo l'area situata a valle della stretta di Pinzano ma anche l'ampia varice del Tagliamento a monte della stretta stessa in quanto potrebbe essere comunque interessata dalla esecuzione delle opere; la sezione di deflusso del canale scolmatore Cavrato va tenuta interamente sgombra da ostacoli al fine di prevenire il corretto funzionamento del canale stesso; l'intero corso del Tagliamento comprese le aree golenali va comunque salvaguardato da qualsiasi edificazione o diverso utilizzo rispetto all'uso idraulico, almeno fino a che non verranno realizzate le previsioni di piano; onde evitare che le possibili aree di pertinenza idraulica, possano essere diversamente utilizzate dai privati o dagli enti che hanno competenza, e' necessario ed opportuno che dette aree siano sottoposte a vincolo, attraverso l'adozione di misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n.

493; Visto l'art. 17 della legge...

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