Modificazione della denominazione della varieta' di barbabietola da zucchero iscritta nel registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle ´norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblicheª, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003, Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2003, con il quale e' stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 la varieta' di barbabietola da zucchero denominata ´Apeª;

Visto l'art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varieta' gia' iscritte al registro nazionale;

Considerato che la denominazione ´Apeª puo' essere confusa con altre denominazioni di varieta' della stessa specie gia' incluse nel catalogo...

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