DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2013 - Autorizzazione a bandire, per il triennio 2013-2015, procedure di reclutamento per il Ministero dell'interno - Dipartimento vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato - anno 2013 - per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, autorizzazione ad assumere - anno 2013 - ai sensi dell'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (13A08974)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dalla predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui per il triennio 2012-2014 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con le modalita' di cui al comma 10 dello stesso art. 66, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e ad un numero di unita' pari al 20% delle unita' cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni e che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e' subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere, la medesima procedura prevista per le autorizzazioni a bandire di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni...

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