PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2002 - Attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsita'

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione; Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie; Ritenuto opportuno emanare, in base all'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge, disposizioni applicative del comma 1 del medesimo art. 8, E m a n a il seguente provvedimento

Art. 1.

Soggetti obbligati a ritirare le banconote 1. I seguenti soggetti ritirano dalla circolazione le banconote denominate in euro sospette di falsita' e le trasmettono alla Banca d'Italia

le banche di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; le Poste Italiane S.p.a.; la Cassa depositi e prestiti; le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, comprese le societa' fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le societa' di investimento a capitale variabile di cui all'art.

1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58; le societa' di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.

1966; gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ivi compresi le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 155, comma 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i cambiavalute di cui all'art.

155, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e le societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130; gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58; le imprese di assicurazione; i soggetti svolgenti attivita' di recupero crediti per conto terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25...

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