DECRETO 8 gennaio 1998 - Fissazione degli importi e delle modalita' di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio 14 luglio 1992
e successive integrazioni concernente la protezione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CEE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997 che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce
il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di
riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche,
forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione
di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina
per il riconoscimento della denominazione di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante
norme di attuazione della citata legge;
Considerato che il regolamento (CEE) n. 2081/92 all'art. 10, comma
7, prevede che i costi dei controlli dei prodotti agricoli ed
alimentari recanti una denominazione di origine protetta siano
sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione medesima;
Considerato altresi' che il decreto ministeriale 4 novembre 1993,
n. 573, prevede al capo IV l'istituzione ed il funzionamento presso
le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
competenti per territorio delle commissioni di degustazione per
l'effettuazione dell'esame organolettico delle partite di olio a
denominazione di origine al fine di utilizzare la denominazione loro
propria;
Visti i decreti di nomina dei presidenti e dei segretari delle
suddette commissioni;
Ritenuto pertanto di determinare l'ammontare degli importi e le
modalita' di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si
avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione degli oli a
denominazione di origine;
Decreta:
Art. 1.
I soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione
degli oli d'oliva vergini o extravergini a denominazione di origine,
sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di
una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma
pari a L. 5.000 per ogni quintale di olio extravergine e vergine
d'oliva sottoposto ad esame organolettico, per l'operato e le spese
di funzionamento delle commissioni...
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