Comunicato di rettifica concernente la nomina dell'arch. Mauro Coletta a Commissario straordinario per il completamento delle opere e dei lavori necessari all'adeguamento della tratta Modena-Incisa e per la realizzazione della «Variante di Valico» -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 aprile 2005, n.161 Regolamento di attuazione del

legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal

legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore

di viaggiatori e merci.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 2, commi 1, 6, commi 3 e 4, 17, commi 2, 18, commi 2 e 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, che prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale per la loro attuazione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», in particolare l'articolo 2 comma 2, lettera c) punto 3); Sentito il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 gennaio 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giugno 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Attuazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo

n. 395 del 2000 - Esenzioni

  1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come previsto dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, dimostrando il solo requisito dell'onorabilita' di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.

    Avvertenza Il testo unico delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

    .

    - Si riporta il testo del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.

    395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2002, n. 36

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (Legge comunitaria 1999); Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n.

    98/76/CE del 1° ottobre 1998 che modifica la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996; Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 595/ATM 44 del 16 febbraio 2000, formulata ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; Considerata la necessita' di recepire, anche alla luce della predetta proposta, la direttiva n. 98/76/CE con riferimento sia al trasporto di cose che di persone, armonizzando le discipline vigenti per i singoli settori, in conformita' ai criteri di delega ed alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

    Emana il seguente decreto legislativo

    1. Oggetto e definizioni.

    1.1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.

    2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attivita' dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.

    3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attivita' dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'art. 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'art. 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare piu' di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.

    3-bis. E' impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza scopo di lucro, nonche' qualsiasi ente dipendente dall'autorita' pubblica, il quale abbia personalita' giuridica o dipenda da un'autorita' avente personalita' giuridica, che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3.

    4. E' residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o piu' Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente.

    Quest'ultima condizione non e' richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

    2. Esenzioni.

    1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'art. 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.

    Il predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'art. 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevita' del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'art. 21 puo' essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non piu' di sei mesi.

    3. Direzione dell'attivita'

    1. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorita' competenti, nei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in...

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