Autonomia e decentramento

AutoreA. Moretti
Pagine265-274
265
Capitolo 22
Vicende del
regionalismo
prima della
Costituzione
repubblicana
La Costituzione del 1947
1
AUTONOMIA E
DECENTRAMENTO
22
Prima dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, in Italia le uni-
che istituzioni territoriali riconosciute erano quelle comunali e provinciali.
Non erano tuttavia mancate, nei dibattiti parlamentari, proposte aventi ad
oggetto l’istituzione delle Regioni, peraltro mai trasformate in legge per la
paura, diffusa nella classe dirigente italiana, che un eccessivo ampliamento
delle autonomie territoriali avrebbe potuto mettere in discussione l’unità
nazionale faticosamente raggiunta. L’avvento del regime fascista, per sua na-
tura accentratore e statalista, mise la parola f‌ine ad ogni progetto di ricono-
scimento e rafforzamento delle autonomie territoriali per più di venti anni.
Nel 1947, quando i Costituenti furono chiamati a delineare il nuovo volto
della neonata Repubblica italiana, la questione regionale era ormai matura
per essere affrontata e risolta. Le Regioni sono, infatti, il frutto dell’esigenza,
maturata in seno alla Costituente, di garantire la rinascita e il potenzia-
mento delle autonomie locali mortif‌icate da circa venti anni di dittatura.
Il rilievo concesso a tali enti infrastatali era visto come uno dei punti fermi
del nuovo Stato che prendeva forma: uno Stato libero e, soprattutto, fondato
sulla partecipazione ai diversi livelli territoriali del popolo “sovrano”.
Tuttavia, la realizzazione di una nuova suddivisione in versione autonomi-
stica del territorio della Repubblica comportò non poche di-scussioni tra i
membri della Costituente, fortemente scottati da una struttura istituzionale
eccessivamente centralizzata, quale quella fascista, ma al tempo stesso con-
sapevoli della pericolosità, almeno nel dopoguerra, di concedere eccessiva
autonomia agli enti decentrati allora esistenti (Comuni e Province).
Si trattava di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dello Stato cen-
trale e quelle lamentate dalle autonomie locali, e la riorganizzazione del
territorio della Repubblica in senso regionale sembrò una soluzione equili-
bratrice di tali opposte esigenze.
L’idea che fu accolta fu quella di attribuire alle Regioni autonomia politica,
legislativa, amministrativa e f‌inanziaria direttamente nella fonte suprema
della Costituzione, facendo di tali istituzioni degli enti costituzionali, vale
a dire enti la cui autonomia è def‌inita direttamente nel testo costituzionale
condizionando, in tal modo, la forma di Stato in esso delineata (che per

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