La Regione

AutoreA. Moretti
Pagine275-291
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Capitolo 23
Regioni
a statuto
ordinario
Regioni
a statuto
speciale
Regioni a statuto ordinario e Regioni
a statuto speciale
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LA REGIONE
23
L’Italia è costituita da 20 Regioni: 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale
(Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia).
L’attribuzione di un regime speciale e fortemente autonomistico alle Regio-
ni a statuto speciale fu dovuto all’esigenza di tutelare le minoranze lingui-
stiche ed etniche residenti in alcuni territori che, per questa loro “specialità”
mostravano spiccate tendenze autonomistiche.
Ai sensi dell’art. 116 Cost. le Regioni a statuto speciale sono rette da uno
statuto speciale che, a differenza di quello ordinario, è approvato con leg-
ge costituzionale seguendo l’iter parlamentare aggravato previsto dall’art.
138 Cost.: in quanto tali gli statuti possono anche derogare alle norme della
Costituzione avendo la stessa valenza normativa nell’ambito del sistema
gerarchico delle fonti.
Queste Regioni sono rette solo ed esclusivamente dai loro statuti per quanto
riguarda la disciplina dei rapporti tra organi centrali e Regioni, e ad esse non
si applicano le norme contenute nel Titolo V, Parte II della Costituzione.
Le Regioni a statuto ordinario trovano invece regolamentazione negli
articoli del Titolo V della Costituzione che, come sappiamo, totalmente rifor-
mato dalla L. Cost. n. 3/2001, ha conferito loro maggiore autonomia:
- legislativa, ampliando le materie di competenza esclusiva di queste Re-
gioni;
- statutaria, in quanto queste Regioni possono approvare liberamente i pro-
pri statuti senza più passare sotto il controllo statale come invece avveniva
in passato. Paradossalmente le Regioni a statuto speciale, che pur godono
formalmente di maggiore autonomia, sono prive dell’autonomia statuta-
ria non potendo darsi da sole i propri statuti che sono invece di competenza
del Parlamento.
Alle Regioni è data anche la possibilità di negoziare con lo Stato centrale
forme più ampie di autonomia non solo nelle materie di competenza esclu-
siva ma anche in materie di competenza statale, come organizzazione della
LE AUTONOMIE LOCALI
Parte V
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giustizia di pace, istruzione, tutela dell’ambiente e dei beni culturali (cd.
regionalismo differenziato);
- f‌inanziaria. Ai sensi dell’art. 119 Cost. le Regioni hanno autonomia f‌i-
nanziaria di entrata e di spesa (il riconoscimento dell’autonomia di entra-
ta è una novità, dal momento che prima era riconosciuta solo l’autonomia
di spesa ossia il potere di utilizzare liberamente le risorse f‌inanziarie messe
a disposizioni dallo Stato).
Le tappe della costituzione delle Regioni
1948: vengono approvati con legge costituzionale gli Statuti della Sicilia,
Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige
1963: viene approvato con legge costituzionale lo Statuto dell’ultima delle cinque
Regioni ad autonomia speciale, il Friuli Venezia Giulia
1970: viene approvata la L. n. 281 che provvede alla copertura finanziaria per
l’attuazione delle Regioni ordinarie e delega il Governo all’emanazione di norme
per il trasferimento di funzioni
1972: sono emanati i decreti delegati con cui si provvede al trasferimento di
funzioni
1975: è completato il trasferimento delle funzioni amministrative
Analizziamo, dunque, come sono strutturate dopo la riforma le Regioni
ordinarie.
2Gli organi della Regione
È la stessa Costituzione a disciplinare natura, funzioni e composizione degli
organi regionali.
Ai sensi dell’art. 121 Cost., infatti, sono organi di governo della Regione:
- il Consiglio regionale che è l’organo legislativo e che esercita le altre fun-
zioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi;
- la Giunta regionale che è l’organo esecutivo della Regione;
- il Presidente della Regione che è capo dell’esecutivo e nello stesso tempo
capo della Regione, rappresenta la Regione, nomina la Giunta e ne è re-
sponsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- il Consiglio delle autonomie locali, un nuovo organo consultivo che in
ottemperanza al novellato art. 123 Cost. u.c. dovrà essere disciplinato dai
singoli statuti.

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