LEGGE 28 maggio 1973, n. 295 - Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale

Coming into Force30 Giugno 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/06/15/073U0295/CONSOLIDATED/20190921
Published date15 Giugno 1973
Enactment Date28 Maggio 1973
Official Gazette PublicationGU n.153 del 15-06-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il fondo di dotazione dell'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' aumentato di lire 300 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascun anno finanziario dal 1972 al 1974.

Art 2.

La durata massima di due anni stabilita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18 della legge stessa, gia' elevata a cinque anni con l'articolo 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e' ulteriormente elevata a 7 anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

Art 3.

Il secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti commi:

"E' istituito presso l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.

A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. Gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di cui al precedente comma. I residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito centrale.

I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131".

Art 3.

Il secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti commi:

"E' istituito presso l'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.

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