DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1982, n. 518 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Coming into Force10 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/09/082U0518/ORIGINAL
Enactment Date18 Maggio 1982
Published date09 Agosto 1982
Official Gazette PublicationGU n.217 del 09-08-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, che delega il Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, che fissa le norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite nei Paesi della Comunita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva;

Considerato che la citata direttiva n. 68/193/CEE ha in seguito subito modifiche apportate dalla stessa Comunita' con la direttiva del Consiglio n. 71/140/CEE del 22 marzo 1971, con la direttiva del Consiglio n. 74/648/CEE del 9 dicembre 1974, con la direttiva del Consiglio n. 74/649/CEE del 9 dicembre 1974, con la direttiva della commissione n. 77/629/CEE del 28 settembre 1977, con la direttiva del Consiglio n. 78/55/CEE del 19 dicembre 1977 e con la direttiva del Consiglio n. 78/692/CEE del 25 luglio 1978;

Considerato che le sopracitate sei direttive (CEE) hanno apportato modifiche alla direttiva di base n. 68/193/CEE e che quindi occorre modificare il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 maggio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e' sostituito dal seguente:

"In applicazione della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, e delle successive modifiche apportate con: la direttiva n. 71/140/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1971,

la direttiva n. 74/648/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974,

la direttiva n. 74/649/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974,

la direttiva n. 77/629/CEE della commissione, del 28 settembre

1977,

la direttiva n. 78/55/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, la direttiva n. 78/692/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978,

la produzione a scopo di vendita dei materiali di moltiplicazione

vegetativa della vite, come precisati alla lettera b) del

successivo secondo comma e in appresso denominati "materiali di

moltiplicazione", e la vendita di essi ad imprenditori vivaistici

ed agricoltori residenti in Paesi della Comunita' economica europea

sono disciplinate dalle disposizioni del presente decreto.

Ai sensi del presente decreto si intende per:

A) Vite: la pianta del genere Vitis (L) destinata alla

riproduzione di uve, o all'utilizzazione quale materiale di

moltiplicazione di queste stesse piante.

B) Materiali di moltiplicazione:

I) Piante di vite: a) barbatelle franche: frazioni di sarmenti di vite

radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad

essere impiegati come portinnesto; b) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti di vite uniti

mediante innesto, la cui parte sotterranea e'...

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