DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 2004, n. 149 - Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

Coming into Force16 Giugno 2004
Enactment Date10 Maggio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/06/16/004G0183/CONSOLIDATED/20100617
Published date16 Giugno 2004
Official Gazette PublicationGU n.139 del 16-06-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo disciplina le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

  2. Sono fatte salve le disposizioni relative:

  1. agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

  2. alla commercializzazione dei mangimi, disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

  3. al decreto del Ministro della sanita' in data 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, e successive modificazioni, a condizione che i residui ivi previsti non siano menzionati nell'allegato I;

  4. ai microrganismi nei mangimi;

  5. ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985;

  6. ai mangimi per animali disciplinati, dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

  1. «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

  2. «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

  3. «additivo»: additivo quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;

  4. «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o piu' additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;

  5. «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di...

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