DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2001, n. 433 - Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali

Coming into Force30 Dicembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/12/15/001G0484/CONSOLIDATED/20021128
Enactment Date02 Novembre 2001
Published date15 Dicembre 2001
Official Gazette PublicationGU n.291 del 15-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 269
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000;

Vista la direttiva 96/51/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 98/51/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

Visto l'articolo 1 della direttiva 1999/20/CE del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Vista la decisione 98/728/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa ad un sistema comunitario di tasse nel settore dell'alimentazione degli animali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta dell'11 ottobre 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina la preparazione, il commercio, la distribuzione, anche a titolo gratuito, e l'impiego degli additivi, delle premiscele e dei mangimi che li contengono, utilizzabili nell'alimentazione degli animali.

  2. Il presente regolamento non si applica ai coadiuvanti tecnologici utilizzati deliberatamente come sostanze nella trasformazione di materie prime per mangimi o di mangimi ai fini di un determinato obiettivo tecnologico, durante il trattamento o la trasformazione, e il cui impiego puo' risultare nella presenza non intenzionale, ma tecnicamente inevitabile, di residui di tali sostanze o di loro derivati nel prodotto finale, purche' i suddetti residui non presentino rischi sanitari e non abbiano alcun effetto tecnologico sul prodotto finito.

  3. Non sono considerati additivi le sostanze che, pur corrispondendo ad una sostanza autorizzata ai sensi del presente regolamento, sono presenti allo stato naturale nella materia prima, che rientrano nella composizione normale dei mangimi, purche' non si tratti di prodotti specificamente arricchiti con tali sostanze.

  4. Il presente regolamento non si applica agli additivi, alle premiscele ed ai mangimi destinati all'esportazione; tale destinazione deve essere dimostrata con una indicazione appropriata, anche sull'imballaggio, sul recipiente e sui documenti di accompagnamento.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. "additivi": le sostanze o le preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali che hanno una o piu' delle seguenti finalita' di seguito elencate:

      1) influenzare favorevolmente le caratteristiche delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti o dei prodotti di origine animale;

      2) soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali o migliorare la produzione animale influendo, in particolare, sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilita' dei mangimi;

      3) introdurre elementi favorevoli per raggiungere obiettivi nutrizionali particolari o per rispondere a esigenze nutrizionali specifiche momentanee degli animali;

      4) prevenire o ridurre gli effetti nocivi provocati dalle deiezioni animali oppure migliorare l'ambiente in cui si trovano gli animali;

    2. "materie prime per mangimi": i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi destinati ad essere impiegati nell'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

    3. "premiscele": le miscele di additivi o le miscele di uno o piu' additivi con sostanze che costituiscono un supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi. Il termine "premiscela" sostituisce il termine "integratore" utilizzato nella legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche;

    4. "immissione in circolazione" ovvero "circolazione": la detenzione di prodotti a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o a titolo oneroso, nonche' la vendita e le altre forme di trasferimento;

    5. "responsabile dell'immissione in circolazione": la persona fisica o giuridica responsabile della conformita' dell'additivo ai requisiti oggetto di autorizzazione comunitaria e della relativa immissione in circolazione;

    6. "microrganismi": i microrganismi che formano colonie;

    7. "additivi oggetto di autorizzazione associata al responsabile della loro immissione in circolazione": gli additivi di cui all'allegato C, parte I;

    8. "altri additivi": gli additivi che non sono oggetto di un'autorizzazione associata al responsabile della loro immissione in circolazione e di cui all'allegato C, parte II.

  2. Per le definizioni di mangimi, mangimi composti, mangimi completi, mangimi complementari, razioni giornaliere, animali e animali familiari valgono le definizioni di cui all'allegato I alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

Art 3.

Condizioni per l'autorizzazione

  1. Nessun additivo puo' essere immesso in circolazione senza un'apposita autorizzazione comunitaria, rilasciata con regolamento della Commissione europea a seguito della procedura di cui all'articolo 4.

  2. L'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e' rilasciata a condizione che:

    1. l'additivo utilizzato nei mangimi abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

    2. l'additivo, tenuto conto delle condizioni di impiego, non abbia influenze sfavorevoli sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non danneggi il consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti di origine animale;

    3. l'additivo sia controllabile sia in quanto additivo stesso, sia nelle premiscele, sia nei mangimi o, sia, eventualmente, nelle materie prime per mangimi:

    4. l'additivo, tenuto conto del tenore consentito, non possa essere usato per il trattamento o la prevenzione delle malattie degli animali; questa condizione non si applica agli additivi appartenenti al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose;

    5. per seri motivi attinenti alla salute umana o degli animali, l'additivo non sia esclusivamente riservato all'uso medico o veterinario.

  3. Gli additivi autorizzati in base alle disposizioni del presente decreto possono essere immessi in circolazione e possono essere utilizzati alle condizioni previste nel relativo regolamento di autorizzazione solo se incorporati nei mangimi.

  4. In deroga al comma 3, gli additivi appartenenti a gruppi diversi da "antibiotici, "coccidiostatici e altre sostanze medicamentose", nonche' "fattori di crescita", possono essere utilizzati secondo modi di somministrazione diversi dall'incorporazione nei mangimi, purche' questi siano previsti dal regolamento di autorizzazione.

  5. Gli additivi non devono essere aggiunti alle materie prime per mangimi e ai mangimi semplici a meno che la loro utilizzazione non sia espressamente prevista nel regolamento di autorizzazione.

  6. L'autorizzazione degli additivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), comporta l'attribuzione di uno o piu' numeri di immatricolazione per ciascun responsabile dell'immissione in circolazione e di un numero di registrazione CE dell'additivo.

  7. L'autorizzazione degli additivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), comporta l'attribuzione di un numero di registrazione CE dell'additivo.

  8. L'autorizzazione dell'additivo e' revocata mediante regolamento della Commissione europea:

    1. su richiesta del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo, se si tratta di un additivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g);

    2. se non e' piu' soddisfatta una delle condizioni connesse all'autorizzazione dell'additivo di cui al comma 2;

    3. se un campione standard dell'additivo non e' fornito alle autorita' competenti degli Stati membri che lo hanno richiesto o se l'additivo immesso in circolazione non corrisponde al campione standard dell'additivo autorizzato;

    4. se un campione di riferimento della sostanza attiva non e' fornito alle...

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