IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 96/51/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 98/51/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Visto l'articolo 1 della direttiva 1999/20/CE del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Vista la decisione 98/728/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa ad un sistema comunitario di tasse nel settore dell'alimentazione degli animali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta dell'11 ottobre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina la preparazione, il commercio, la distribuzione, anche a titolo gratuito, e l'impiego degli additivi, delle premiscele e dei mangimi che li contengono, utilizzabili nell'alimentazione degli animali.
Il presente regolamento non si applica ai coadiuvanti tecnologici utilizzati deliberatamente come sostanze nella trasformazione di materie prime per mangimi o di mangimi ai fini di un determinato obiettivo tecnologico, durante il trattamento o la trasformazione, e il cui impiego puo' risultare nella presenza non intenzionale, ma tecnicamente inevitabile, di residui di tali sostanze o di loro derivati nel prodotto finale, purche' i suddetti residui non presentino rischi sanitari e non abbiano alcun effetto tecnologico sul prodotto finito.
Non sono considerati additivi le sostanze che, pur corrispondendo ad una sostanza autorizzata ai sensi del presente regolamento, sono presenti allo stato naturale nella materia prima, che rientrano nella composizione normale dei mangimi, purche' non si tratti di prodotti specificamente arricchiti con tali sostanze.
Il presente regolamento non si applica agli additivi, alle premiscele ed ai mangimi destinati all'esportazione; tale destinazione deve essere dimostrata con una indicazione appropriata, anche sull'imballaggio, sul recipiente e sui documenti di accompagnamento.