DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2017, n. 51 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Coming into Force12 Maggio 2017
Published date27 Aprile 2017
Enactment Date21 Marzo 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/04/27/17G00064/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.97 del 27-04-2017
Capo I Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n 66, in attuazione delle direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/652 del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e le sue successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale;

Vista la decisione 2010/335/UE della Commissione, del 10 giugno 2010, relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;

Vista la comunicazione della Commissione 160/01 del 19 giugno 2010 sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi;

Visto il regolamento (UE) 1307/2014 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversita' ai fini dell'articolo 7-ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi. Di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale e, in particolare, l'articolo 182-bis;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'articolo 33, commi 5-sexies e 5-septies, recante «Disposizioni in materia di biocarburanti»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015», e, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 16, recante delega al recepimento della direttiva 2015/1513/UE, nonche' il combinato disposto tra l'articolo 1 e l'allegato B recante delega al recepimento della direttiva 2015/652/UE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32 recanti le procedure per l'esercizio delle deleghe e i principi e criteri direttivi per il recepimento;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689,e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, dopo le parole «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;

  2. al comma 1, lettera b), le parole «di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'elettricita' fornita ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali»;

  3. dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricita' usata nei veicoli stradali.

.

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, lettera i-quinquies), dopo le parole: «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;

  2. al comma 1, la lettera i-sexies) e' sostituita dalla seguente: «i-sexies) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo»;

  3. al comma 1, dopo la lettera i-terdecies) sono aggiunte le seguenti:

    i-terdecies.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarburanti, il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;

    i-terdecies.2) «colture amidacee»: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i semi ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);

    i-terdecies.3) «biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita' per biocarburanti di cui all'articolo 7-ter;

    i-terdecies.4) «residuo della lavorazione»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non e' stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

    i-terdecies.5) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;

    i-terdecies.6) «impianto operativo»: impianto in cui ha luogo la produzione fisica dei biocarburanti;

  4. dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

    1-bis. Ai fini del metodo di calcolo e della comunicazione si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    a) "emissioni a monte o di upstream": le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato V-bis.1;

    b) "bitumi naturali": materia prima da raffinare di qualsiasi origine che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

    1) gravita' API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in un giacimento presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American...

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