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Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, recante modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, gia' modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003);
Visto l'articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, recante modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, gia' modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003);
Visto l'articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 (( (Campo di applicazione).
-
Il presente decreto stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna:
ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione;
un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili di cui alla lettera a).
I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.))
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, recante modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, gia' modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003);
Visto l'articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Campo di applicazione).
-
Il presente decreto stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare,, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna:
ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione;
un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricita' fornita ai fini dell'utilizzo nei veicoli stradali.
1-bis. Il presente decreto stabilisce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' dei combustibili, a uso dei fornitori, oltre che per i combustibili di cui al comma 1, anche per l'elettricita' usata nei veicoli stradali.
I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.
Art
2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59;
combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, e 98/77/CE della Commissione, del 2 ottobre 1998; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori di cui alle direttive 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, e 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000;
commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa;
deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili;
combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise;
deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta;
impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o piu' pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade;
pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili di cui...