DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 73 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Coming into Force29 Luglio 2020
Enactment Date14 Luglio 2020
Published date14 Luglio 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/07/14/20G00093/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.175 del 14-07-2020
Capo I Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n 102
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'allegato A, n. 25);

Vista la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 maggio 2020;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e per i beni e le attivita' culturali e il turismo; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalita'

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al comma 1, dopo le parole «in attuazione della direttiva 2012/27/UE» sono inserite le seguenti: «, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002,», e dopo le parole «all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica "al primo posto"».

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;

  2. al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:

    c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247;

    c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell'EGE per le attivita' previste dal presente decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche;

    ;

  3. al comma 2, la lettera v) e' sostituita dalla seguente:

    v) grande impresa: ogni entita', a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attivita' economica con piu' di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;

    ;

  4. al comma 2, dopo la lettera ee) e' inserita la seguente:

    ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea;

    ;

  5. al comma 2, la lettera ff) e' sostituita dalla seguente:

    ff) pubblica amministrazione centrale: le autorita' governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' gli organi costituzionali;

    ;

  6. al comma 2, la lettera nn) e' sostituita dalla seguente:

    nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;

    .

Art 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste:

a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale;

b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

.

Art 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione e' istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La cabina di regia assicura il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinato il funzionamento della cabina di regia, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle attivita' svolte, nonche' alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione dalla cabina di regia stessa gestiti. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato ne' rimborso spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Art 5.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, le parole «fino al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2030»; le parole «all'articolo 4-bis non appena istituita» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4»; le parole «o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep» sono soppresse;

  2. al comma 2, la parola «promuovono» e' sostituita dalla seguente: «promuove», e dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;

  3. dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

    3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un apposito portale informatico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e da esso gestito.

    3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.

    ;

  4. al comma 6:

    1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42...

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