DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Coming into Force19 Luglio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/07/18/14G00113/CONSOLIDATED/20200714
Published date18 Luglio 2014
Enactment Date04 Luglio 2014
Official Gazette PublicationGU n.165 del 18-07-2014
Titolo I FINALITA' E OBIETTIVI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettatati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio n. COM (2013) 762 recante Orientamenti della Commissione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 8 marzo 2013, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, che approva la Strategia energetica nazionale;

Vista la delibera CIPE n. 17 dell'8 marzo 2013 che aggiorna il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 maggio 2014;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri, per gli affari regionali e le autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita'

  1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all'articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettatati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio n. COM (2013) 762 recante Orientamenti della Commissione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 8 marzo 2013, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, che approva la Strategia energetica nazionale;

Vista la delibera CIPE n. 17 dell'8 marzo 2013 che aggiorna il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 maggio 2014;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri, per gli affari regionali e le autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita'

  1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE , come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all'articolo 3 e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica "al primo posto". Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le abrogazioni previste all'articolo 18, comma 1, lettera a), si applicano le definizioni di cui:

    a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni;

    b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni;

    c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;

    d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    a) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;

    b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova analoga unita';

    c) auditor energetico: persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche;

    d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;

    e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;

    f) condominio: edificio con almeno due unita' immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

    g) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;

    h) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;

    i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio;

    l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;

    m) conto termico: sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013;

    n) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

    o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del Ministro...

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