DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 99 - Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Coming into Force01 Marzo 1992
Enactment Date27 Gennaio 1992
Published date15 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/15/092G0139/CONSOLIDATED/20101210
Official Gazette PublicationGU n.38 del 15-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 28
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. F i n a l i t a'

  1. Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:

  1. Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:

    1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670;

    2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1.;

    3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualita' a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1.

  2. Fanghi trattati: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione.

  3. Agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonche' zootecnico;

  4. Utilizzazione: il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo.

Art 3.

Condizioni per l'utilizzazione

  1. E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni:

    1. sono stati sottoposti a trattamento;

    2. sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;

    3. non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

  2. L'utilizzazione dei fanghi e' consentita qualora la concentrazione di uno o piu' metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.

  3. Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B.

  4. I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purche' i suoli presentino le seguenti caratteristiche:

    capacita' di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;

    pH compreso tra 6,0 e 7,5;

    In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tenere conto dell'aumentata mobilita' dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.

  5. I fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare possono essere impiegati in quantita' massima fino a tre volte le quantita' indicate al comma 4. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.

  6. I fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della presente norma, della tutela ambientale e della salute degli operatori del settore. In particolare:

    1. i fanghi utilizzati devono essere disidratati e il loro contenuto di umidita' non deve superare il limite di 80% espresso sul tal quale;

    2. i fanghi devono avere una composizione analitica che rientri nei limiti dell'allegato I B;

    3. il substrato artificiale di coltura deve contenere un quantitativo di fango non superiore al 20% del totale.

Art 4.

D i v i e t i

  1. E' vietata l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3.

  2. E' vietata l'utilizzazione dei fanghi tossici e nocivi in riferimento alle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con le concentrazioni limite stabilite nella delibera del 27 luglio 1984, anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle presenti disposizioni.

  3. E' vietato applicare i fanghi ai terreni:

    1. allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;

    2. con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;

    3. con pH minore di 5;

    4. con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr;

    5. destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

    6. destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

    7. quando e' in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;

    8. quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.

  4. E' vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

Art 5.

Competenze dello Stato

  1. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro dell'industria:

1) svolge le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse al presente decreto;

2) provvede alla modifica ed integrazione degli allegati in conformita' con le determinazioni della Comunita' economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche;

3) promuove ed autorizza, d'intesa con le Regioni interessate ed anche in deroga ai divieti e alle limitazioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, l'acquisizione di nuove conoscenze sull'impiego agricolo dei fanghi attraverso forme di sperimentazione applicate in scala limitata;

4) provvede agli adempimenti comunitari previsti dalla direttiva recepita col presente decreto;

5) promuove e organizza la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati;

6) definire i metodi di campionamento e di analisi dei fanghi e dei terreni.

Art 6.

Competenze delle regioni

  1. Le regioni:

1) rilasciano le autorizzazioni per le attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento, come definito dall'art. 12, ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alla normativa vigente e al presente decreto;

2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalita' di trattamento;

3) stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilita', pendenza) delle condizioni meteoclimatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi;

4) predispongono piani di utilizzazione agricola dei fanghi tenendo conto delle caratteristiche quali-quantitative degli stessi, della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettivita' dei terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti, in sostanza organica, in microelementi, derivanti da altre fonti, dei criteri di ottimizzazione dei trasporti, delle tipologie di trattamento;

5) redigono ogni anno e trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati;

6) stabiliscono le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.

Art 7.

Competenze delle province

  1. Le...

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