DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 116 - Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

Coming into Force04 Marzo 1992
End of Effective Date28 Marzo 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/18/092G0157/CONSOLIDATED/20140314
Published date18 Febbraio 1992
Enactment Date27 Gennaio 1992
Official Gazette PublicationGU n.40 del 18-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 33
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Il presente decreto disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 26

Art 2.
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

  1. 'animale' non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali;

  2. 'animali da esperimento': ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti;

  3. 'animali da allevamento': animali allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalla autorita' competente o registrati presso quest'ultima;

  4. 'esperimento': l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che puo' causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari; un esperimento comincia quando un animale e' preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrano ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali;

  5. 'autorita' responsabile del controllo degli esperimenti': Ministero della sanita';

  6. 'persona competente': chiunque sia provvisto del titolo idoneo a svolgere le funzioni previste nel presente decreto;

  7. 'stabilimento': qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; puo' comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;

  8. 'stabilimento di allevamento': qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;

  9. 'stabilimento fornitore': qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;

  10. 'stabilimento utilizzatore': qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;

  11. 'adeguatamente anestetizzato': privato della sensibilita' mediante metodi di anestesia locale oppure generale, conformi alla pratica veterinaria;

  12. 'uccisione con metodi umanitari': uccisione di un animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la minore sofferenza fisica e psicologica.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 26

Art 3.
  1. L'utilizzazione degli animali negli esperimenti oltre che per quelli previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata con legge 1› maggio 1941, n. 615, e' consentito solo per uno o piu' dei seguenti fini:

    1. lo sviluppo, la produzione e le prove di qualita', di efficacia e di innocuita' dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:

      1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;

      2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;

    2. la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della sa- lute e del benessere dell'uomo e degli animali.

  2. Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto su animali da allevamento appartenenti alle specie elencate nell'allegato I, esclusi cani, gatti e primati non umani, e puo' aver luogo soltanto negli stabilimenti utilizzatori autorizzati.

  3. Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington, nonche' sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi dell'allegato C1 del regolamento CEE 3626/82.

  4. L'utilizzazione degli animali e' consentita anche negli esperimenti preordinati all'ottenimento di acquisizione scientifiche di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui al comma 1.

  5. Le violazioni ai commi 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni.

Art 3.
  1. L'utilizzazione degli animali negli esperimenti oltre che per quelli previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata con legge 1° maggio 1941, n. 615, e' consentito solo per uno o piu' dei seguenti fini:

    1. lo sviluppo, la produzione e le prove di qualita', di efficacia e di innocuita' dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:

      1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;

      2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;

    2. la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della sa- lute e del benessere dell'uomo e degli animali.

  2. Gli esperimenti su animali delle specie elencate nell'allegato I possono aver luogo soltanto su animali da allevamento e negli stabilimenti utilizzatori autorizzati; per quanto riguarda primati non umani, cani e gatti e' necessaria anche l'autorizzazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b).

  3. Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington, nonche' sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi dell'allegato C1 del regolamento CEE 3626/82.

  4. L'utilizzazione degli animali e' consentita anche negli esperimenti preordinati all'ottenimento di acquisizione scientifiche di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui al comma 1.

  5. Le violazioni ai commi 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 26

Art 4.
  1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.

  2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare alla autorita' sanitaria competente la necessita' del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra piu' esperimenti debbono preferirsi: 1) quelli che richiedono il minor numero di animali; 2) quelli che implicano l'impiego di animali con il piu' basso sviluppo neurologico; 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli; 4) quelli che offrono maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti.

  3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.

  4. Un animale non puo' essere utilizzato piu' di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.

  5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilita', da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

  6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.

  7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attivita' sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli...

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