DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26 - Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

Coming into Force29 Marzo 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/03/14/14G00036/CONSOLIDATED/20201231
Published date14 Marzo 2014
Enactment Date04 Marzo 2014
Official Gazette PublicationGU n.61 del 14-03-2014
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 ed in particolare gli articoli 1 e 13, nonche' l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, concernente attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione, del 29 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Vista la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625, recante modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, recante regolamento di polizia veterinaria;

Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, concernente legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 19 luglio 1993 recante modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, a tal fine, sono disciplinati i seguenti aspetti:

    1. la sostituzione, la riduzione dell'uso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure;

    2. la provenienza, l'allevamento, l'identificazione, la cura, l'alloggiamento e la soppressione degli animali;

    3. le attivita' degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori;

    4. la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.

  2. E' consentito l'utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi.

  3. Il presente decreto si applica ai seguenti animali:

    1. animali vertebrati vivi non umani, comprese:

      1) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente;

      2) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo;

    2. cefalopodi vivi.

  4. Il presente decreto si applica agli animali:

    1. utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, o appositamente allevati affinche' i loro organi o tessuti possano essere usati ai fini scientifici, anche se si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al comma 3, lettera a), e se l'animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed e' probabile che, a seguito delle procedure effettuate, provi dolore, sofferenza, distress o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase e sino a quando sono soppressi ovvero reinseriti o reintrodotti in un habitat o in un sistema di allevamento adeguati alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche.

  5. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, del distress, dei danni temporanei o prolungati per mezzo della corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude l'uso degli animali nelle procedure dall'ambito del presente decreto.

  6. Il presente decreto si applica fatta salva la normativa di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Art 2.

Fattispecie escluse dalla disciplina

  1. Il presente decreto non si applica:

  1. alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;

  2. alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali;

  3. alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;

  4. alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;

  5. alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;

  6. alle pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. procedura, qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. Cio' include qualsiasi azione che intende o puo' determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni. E' esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti;

  2. progetto, un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso a una o piu' procedure, a partire dalla preparazione della prima procedura fino a quando non occorrono ulteriori interventi o osservazioni ai fini del progetto in corso;

  3. stabilimento, qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali in cui sono allevati, sono tenuti o sono utilizzati animali alle finalita' del presente decreto; esso puo' comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;

  4. allevatore, la persona fisica o giuridica autorizzata ad allevare gli animali di cui all'allegato I destinati ad essere utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici o ad allevare altri animali principalmente per tali fini, con o senza scopo di lucro;

  5. fornitore, la persona fisica o giuridica, diversa dall'allevatore, autorizzata a fornire animali di cui all'allegato I e...

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