Miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici
Sono consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato al presente decreto, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso.
Le miscele ammesse devono fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle tabelle CUNA, approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e cio' senza che sia necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione.