DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 1994, n. 280 - Attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione

Coming into Force25 Maggio 1994
Published date10 Maggio 1994
Enactment Date18 Aprile 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/05/10/093G0304/CONSOLIDATED/20050427
Official Gazette PublicationGU n.107 del 10-05-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 65 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, concernenti il risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione;

Visto l'art. 6, comma 5, della legge 27 febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro: E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Miscele di benzina contenenti composti ossigenati organici

  1. Sono consentite la produzione, l'importazione e la commercializzazione delle miscele di benzina contenenti i composti ossigenati organici definiti al punto I dell'allegato al presente decreto, entro i limiti quantitativi fissati al punto II, colonna A, dell'allegato stesso.

  2. Le miscele ammesse devono fornire, col possesso dei requisiti tecnici indicati nelle tabelle CUNA, approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prestazioni analoghe a quelle dei tipi di benzina per autotrazione in commercio e cio' senza che sia necessaria la modifica degli autoveicoli con motore a combustione interna e ad accensione comandata attualmente in uso o in produzione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MARZO 2005, N. 66

Art 2.

Modifiche alle percentuali di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanita' e dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina tenori di composti ossigenati organici piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna A dell'allegato e possono essere apportate eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia.

  2. Nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere precisate le modalita' con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tenere conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MARZO 2005, N. 66

Art 3.

Controlli

  1. La stazione sperimentale per i combustibili provvede al controllo della qualita' delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo.

  2. Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato.

  3. I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanita' e dell'ambiente, determinano con decreto i metodi ed i criteri di campionamento e di misura da adottare.

  4. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome, di cui all'art. 01, comma 1, lettere d), h) e n), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MARZO 2005, N. 66

Art 4.

Sanzioni

  1. L'immissione in consumo di miscele di benzina con composti ossigenati organici non rispondenti a quanto stabilito dall'art. 1 o dal decreto di cui all'art. 2 e' punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire cento milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficile degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994 SCALFARO...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT