LEGGE 10 maggio 1976, n. 352 - Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Coming into Force19 Giugno 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/06/04/076U0352/CONSOLIDATED/19810807
Published date04 Giugno 1976
Enactment Date10 Maggio 1976
Official Gazette PublicationGU n.146 del 04-06-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La presente legge, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, istituisce un regime di aiuti allo scopo di preservare e incrementare l'attivita' agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane ed in talune zone svantaggiate, comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

Il regime di aiuti previsto dalla presente legge comprende le seguenti misure:

  1. concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennita' compensativa annua per la durata di cinque anni determinata entro i limiti ed alle condizioni stabiliti nei successivi articoli 5 e 6;

  2. concessione delle provvidenze previste dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153, agli imprenditori agricoli che presentano il piano di sviluppo di cui allo articolo 14 della stessa legge a condizioni di maggior favore secondo quanto stabilito al successivo articolo 10;

  3. concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera, per la sistemazione e l'attrezzatura di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonche' per la produzione zootecnica, alle condizioni di cui al successivo articolo 12;

  4. concessione di aiuti agli investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile di lavoro alle condizioni di cui al successivo articolo 13.

Le regioni a statuto ordinario, ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplinano entro sei mesi con proprie leggi e pongono in atto il regime di aiuti previsto dalla presente legge in conformita' alle norme della stessa.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, a norma dei rispettivi statuti speciali nonche' a norma della direttiva comunitaria n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 2, nonche' gli articoli 5, 28 e 62 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art 2.

Qualora risulti una accertata inattivita' da parte degli organi regionali nel disciplinare con legge e nell'attuare il regime di aiuti prescritto dalla direttiva numero 75/268/CEE, al punto da comportare inadempimento agli obblighi comunitari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, ha facolta' di prescrivere un congruo termine alla regione per provvedere e di adottare, trascorso inutilmente il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo ove occorra le opportune variazioni di bilancio.

Art 3.

Nelle zone che ricadono nei territori classificati montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, l'applicazione delle misure previste dal predetto regime di aiuti deve armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socioeconomico delle comunita' montane di cui agli articoli 2, 5 e 7 della citata legge e alle relative leggi regionali di applicazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 della predetta legge n. 1102.

Nelle zone contemplate dalla presente legge, che non ricadono nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni, in base a propria legge, potranno costituire comprensori e promuovere consorzi di comuni, regolati, in quanto compatibili, dalle stesse norme contenute negli articoli 4 e seguenti della predetta legge.

Art 4.

Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricita' e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovra' essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero nei programmi regionali di sviluppo, che dovranno tenere anche conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 724/75 del Consiglio delle Comunita' europee del 18 marzo 1975.

Annualmente le regioni trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione indicante le opere attuate ai sensi e per le finalita' di cui al precedente comma, nonche' gli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata.

Art 5.

Una indennita' compensativa annua, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone di cui all'articolo 1, e' concessa agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, purche' si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nel medesimo articolo 1.

Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidita' e vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilita'.

L'indennita' compensativa puo' essere erogata solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non e' inferiore ai tre ettari.

Nella verifica di tale condizione, le regioni terranno conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprieta', delle partecipazioni a proprieta' collettive, consortili, interessenze, regole, comunita' agrarie e simili, nonche' dei diritti attivi o di uso civico.

Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestino attivita' lavorativa nell'azienda.

Art 5.

Una indennita' compensativa annua, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone di cui all'articolo 1, e' concessa agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, purche' si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nel medesimo articolo 1.1

Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidita' e vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilita'.

L'indennita' compensativa puo' essere erogata solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non e' inferiore ai tre ettari.

Nella verifica di tale condizione, le regioni terranno conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprieta', delle partecipazioni a proprieta' collettive, consortili, interessenze, regole, comunita' agrarie e simili, nonche' dei diritti attivi o di uso civico.

Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola...

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