Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Vista la direttiva n. 76/765 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole;
Considerato che in data 3 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Il presente decreto si applica agli alcolometri e ai densimetri per alcole destinati alla determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo.
Art
2.
Agli strumenti indicati nell'articolo precedente, ove sottoposti al controllo (CEE), si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/316, (*) per quanto applicabile.
Il controllo (CEE) dei predetti strumenti comprende l'approvazione (CEE) del modello e la verificazione prima (CEE), ed e' attuato secondo le modalita' e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato I al presente decreto. ---------------
(*) Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 3 novembre 1982.
Art
3.
Per l'approvazione (CEE) del modello e per la verificazione prima (CEE) degli alcolometri e dei densimetri per alcole devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al presente decreto.
Art
4.
L'impiego degli strumenti indicati all'art. 1 del presente decreto tarati alla temperatura di riferimento di 15,56°C e' consentito, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di imposte di fabbricazione, di diritti erariali e delle corrispondenti sovrimposte di confine, fino alla data del 31 dicembre 1984.
Art
5.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 6