DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 874 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/765 relativa agli alcolometri e densimetri per alcole

Coming into Force30 Novembre 1982
End of Effective Date30 Novembre 2015
Published date29 Novembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/11/29/082U0874/CONSOLIDATED/20120428
Enactment Date10 Settembre 1982
Official Gazette PublicationGU n.328 del 29-11-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 76/765 del 27 luglio 1976, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole;

Considerato che in data 3 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il presente decreto si applica agli alcolometri e ai densimetri per alcole destinati alla determinazione del titolo alcolometrico delle miscele di acqua e di etanolo.

Art 2.

Agli strumenti indicati nell'articolo precedente, ove sottoposti al controllo (CEE), si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/316, (*) per quanto applicabile.

Il controllo (CEE) dei predetti strumenti comprende l'approvazione (CEE) del modello e la verificazione prima (CEE), ed e' attuato secondo le modalita' e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato I al presente decreto. ---------------

(*) Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 3 novembre 1982.

Art 3.

Per l'approvazione (CEE) del modello e per la verificazione prima (CEE) degli alcolometri e dei densimetri per alcole devono essere corrisposti all'erario i diritti di cui all'allegato II al presente decreto.

Art 4.

L'impiego degli strumenti indicati all'art. 1 del presente decreto tarati alla temperatura di riferimento di 15,56°C e' consentito, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di imposte di fabbricazione, di diritti erariali e delle corrispondenti sovrimposte di confine, fino alla data del 31 dicembre 1984.

Art 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 settembre 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1982

Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 6

Allegato I

ALLEGATO I

ALCOLOMETRI E DENSIMETRI PER ALCOLE

  1. DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI

    1.1. Gli alcolometri sono strumenti di vetro che misurano:

    - il titolo alcolometrico massico

    oppure

    - il titolo alcolometrico volumico,

    di una miscela idroalcolica.

    A seconda della grandezza misurata essi sono denominati alcolometri a massa o alcolometri a volume.

    I densimetri per alcole sono strumenti di vetro che misurano la massa volumica di una miscela idroalcolica.

    1.2. Gli strumenti che formano oggetto del presente decreto sono graduati alla temperatura di riferimento di 20°C secondo i valori che figurano nelle tavole alcolometriche internazionali pubblicate dalla Organizzazione internazionale di metrologia legale.

    1.3. Essi sono graduati per letture effettuate alla superficie libera orizzontale del liquido.

  2. DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI

    2.1. Gli alcolometri e i densimetri per alcole sono strumenti di vetro costituiti:

    - da un bulbo cilindrico, con l'estremita' inferiore a forma conica o emisferica, in modo da non trattenere bolle d'aria;

    - da un'asta cilindrica cava saldata alla parte superiore del bulbo; la sua estremita' superiore e' chiusa.

    2.2. La superficie esterna dell'intero strumento e' una superficie di rivoluzione avente per asse quello principale dello strumento medesimo.

    La sezione retta non deve presentare variazioni discontinue.

    2.3. La parte inferiore del bulbo contiene la tara destinata a regolare la massa dello strumento.

    2.4. L'asta e' provvista di una scala tracciata su un supporto cilindrico fissato in maniera inamovibile all'interno dell'asta stessa.

  3. PRINCIPI DI COSTRUZIONE

    3.1. Il vetro usato per la fabbricazione degli strumenti dev'essere trasparente e privo di difetti che possano nuocere alla lettura delle indicazioni della scala.

    Esso deve avere il coefficiente di dilatazione cubica di (25 ± 2) 10-6 °C-1 .

    3.2. La sostanza costitutiva della tara deve essere fissata sul fondo dello strumento. Dopo essere stato mantenuto in posizione orizzontale per un'ora alla temperatura di 80°C e in seguito raffreddato nella stessa posizione, lo strumento cosi' trattato deve galleggiare con l'asse verticale a meno 1 grado e 30 minuti.

  4. SCALA

    4.1. Gli strumenti comportano una sola scala del tipo di cui ai punti 4.5 oppure 4.6.

    4.2. La scala e le iscrizioni devono essere riportate su un supporto a superficie liscia non brillante.

    Detto supporto deve essere solidamente tenuto in sede nell'asta e un opportuno dispositivo deve consentire di rilevare qualsiasi spostamento della scala e del suo supporto rispetto all'asta.

    Il supporto, la scala e le iscrizioni non devono presentare alcuna traccia di distorsione, di decolorazione o di carbonizzazione dopo una permanenza di 24 ore a 70°C.

    4.3. I tratti costituenti segni di riferimento sono

    - situati in piani perpendicolari all'asse dello strumento,

    - neri(1) e tracciati in modo chiaro e indelebile,

    - sottili, netti e di spessore uniforme che non superi 0,2 mm.

    4.4. La lunghezza dei...

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