DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 217 - Attuazione della direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

Coming into Force05 Luglio 1988
End of Effective Date04 Marzo 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/06/20/088G0260/CONSOLIDATED/19920219
Published date20 Giugno 1988
Enactment Date24 Maggio 1988
Official Gazette PublicationGU n.143 del 20-06-1988 - Suppl. Ordinario n. 55
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. Principi generali

  1. Per proteggere le acque dall'inquinamento provocato dallo scarico delle sostanze pericolose individuate nell'allegato III, e' stabilito un regime di autorizzazioni preventive basato sulla fissazione di valori limite specifici, in funzione del tipo di stabilimento industriale.

  2. La fissazione dei valori limite specifici deve tendere all'eliminazione dell'inquinamento delle varie fasi del ciclo naturale dell'acqua che possano essere influenzate dagli scarichi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 133

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. sostanze pericolose: le sostanze pericolose che figurano nell'allegato III, individuate tra le famiglie e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato I;

  2. trattamento delle sostanze: qualsiasi procedimento industriale che comporti la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze pericolose di cui alla lettera a), ovvero qualsiasi altro procedimento industriale che comporti la presenza di tali sostanze;

  3. valori limite: i valori fissati per le sostanze pericolose di cui alla lettera a), che figurano nell'allegato III;

  4. stabilimento industriale: ogni specifica unita' produttiva nella quale viene effettuato esclusivamente il trattamento di sostanze pericolose di cui alla lettera a), o di qualsiasi altro prodotto che contiene le medesime sostanze;

  5. stabilimento esistente: qualsiasi stabilimento industriale in funzione o posto in funzione nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  6. stabilimento nuovo:

    1) qualsiasi stabilimento industriale che venga posto in funzione dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

    2) qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacita' produttiva autorizzata venga aumentata di oltre il 20% dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

  7. scarico: qualsiasi scarico da stabilimento industriale nelle acque superficiali, interne e marine, pubbliche e private, nonche' nelle fognature, contenente sostanze pericolose, di cui alla lettera a).

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 133

Art 3.

Autorizzazione allo scarico

  1. Lo scarico e' subordinato ad autorizzazione.

  2. La domanda di autorizzazione, da presentare contestualmente alla eventuale domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, deve contenere l'indicazione:

    1. della capacita' di produzione, in valori mensili, espressa anche in funzione della quantita' di sostanze pericolose prodotte, trasformate o utilizzate dallo stabilimento;

    2. del fabbisogno mensile di acque nello specifico processo produttivo;

    3. del sistema di misurazione del flusso degli scarichi;

    4. dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui allo stato liquido, solido e gassoso;

    5. dei sistemi di depurazione interni allo stabilimento.

  3. L'indicazione di ulteriori elementi puo' essere prescritta, in via generale, con decreto del Ministro dell'ambiente.

  4. La domanda deve essere corredata da perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale, che asseveri la veridicita' e completezza delle informazioni previste nel comma 2.

  5. L'autorizzazione deve contenere le prescrizioni necessarie per la salvaguardia delle risorse ambientali, tenuto conto della particolare natura e delle concentrazioni delle sostanze pericolose presenti negli scarichi, delle caratteristiche qualitative e delle destinazioni di uso del corpo ricettore, dell'ubicazione dello stabilimento industriale, nonche' dei mezzi tecnici impiegati nella produzione e nella depurazione.

  6. Trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, senza che l'autorizzazione sia stata rilasciata, l'interessato puo' notificare diffida a provvedere, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale la domanda si intende respinta.

  7. L'autorizzazione puo' essere sospesa quando risulti che per lo scarico non siano rispettati i valori limite di cui all'allegato III o le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione. In tal caso l'autorita' competente prescrive le modifiche da apportarsi allo scarico e, constatatane l'esecuzione, revoca la sospensione.

  8. L'autorizzazione ha la durata di quattro anni; sei mesi prima della sua scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo secondo le modalita' prescritte dal presente articolo. Lo scarico puo' essere mantenuto in funzione nel rispetto dell'autorizzazione concessa, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

  9. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande di autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 133

Art 4.

Procedimento di adeguamento degli scarichi degli stabilimenti esistenti

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata domanda di autorizzazione per lo scarico degli stabilimenti esistenti. La domanda deve essere presentata alle autorita' di cui all'art. 8 ed inviata anche alla regione.

  2. Alla domanda deve essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, anche per gli stabilimenti posti in funzione nel corso dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. Nel caso in cui i valori prescritti dall'autorizzazione diano luogo ad un superamento dei valori limite previsti dall'allegato III, la domanda deve altresi' contenere un atto di impegno che definisca le modificazioni che si intendono realizzare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento ed il tempo necessario, nell'arco massimo di dodici mesi, dalla presentazione della domanda per ricondurre lo scarico entro i valori limite prescritti.

  4. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, fermo restando l'obbligo del titolare dello scarico di rispettare i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nella stessa domanda e nell'atto d'impegno, l'autorita' regionale provvede in via sostitutiva.

  5. L'autorita' competente, nel rilasciare l'autorizzazione, puo' prescrivere tempi di adeguamento inferiori a quelli indicati nella domanda, ove considerati tecnicamente compatibili con i procedimenti industriali in atto nello stabilimento, e tali da determinare una rilevante diminuzione del tempo altrimenti necessario al rispetto dei valori limite indicati nell'allegato III.

  6. L'autorita' competente puo' ordinare la sospensione dello scarico ove non siano rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nella domanda, prescrivendo eventualmente le modifiche da apportarsi allo scarico, e, constatatane l'esecuzione, revoca la sospensione.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 133

Art 5.

Valori limite

  1. I termini fissati per l'osservanza dei valori limite di accettabilita', nonche' le procedure e le tecniche per la sorveglianza ed il controllo degli scarichi sono stabiliti nell'allegato II.

  2. I valori limite sono controllati al punto in cui gli scarichi contenenti le sostanze pericolose fuoriescono dalla unita' produttiva, salvo quanto previsto dall'art. 7. Comunque lo scarico generale dell'insediamento produttivo, nel cui ambito e' ubicata l'unita' produttiva, deve essere conforme ai limiti e alle prescrizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 133

Art 6.

Divieto di scarico

  1. E' fatto divieto di riversare gli scarichi contenenti le sostanze pericolose nelle acque sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, ivi comprese le unita' geologiche profonde.

  2. Le autorizzazioni rilasciate in...

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