DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 801 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 74/148 relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media

Coming into Force04 Novembre 1982
End of Effective Date30 Novembre 2015
Published date03 Novembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/11/03/082U0801/CONSOLIDATED/20120428
Enactment Date12 Agosto 1982
Official Gazette PublicationGU n.302 del 03-11-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 74/148 del 4 marzo 1974, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il presente decreto si applica ai pesi di precisione superiore alla media aventi un valore nominale uguale o superiore a 1 mg e inferiore o pari a 50 kg, con esclusione dei pesi i cui valori nominali risultano espressi in carati metrici e di quelli per settori particolari contemplati da altre norme specifiche.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 74/148 del 4 marzo 1974, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il presente decreto si applica ai pesi di precisione superiore alla precisione media aventi un valore nominale uguale o superiore a 1 mg e inferiore o pari a 50 kg, con esclusione dei pesi i cui valori nominali risultano espressi in carati metrici e di quelli per settori particolari contemplati da altre norme specifiche.

Art 2.

Ai pesi di precisione di cui all'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/316 (*) per quanto applicabile.

Il controllo CEE dei pesi di precisione comprende la sola verificazione prima CEE ed e' attuato secondo le modalita' e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato al presente decreto. --------------- *) Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798,]]> pubblicato in questo supplemento.

Art 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 agosto 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1982

Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 33

Allegato

ALLEGATO

1. Definizioni.

1.1. Peso

Misura materializzata della massa, regolamentata nelle sue caratteristiche costruttive e metrologiche: forma, dimensione, materiale, esecuzione, valore nominale ed errore massimo tollerato.

1.2. Serie di pesi.

Insieme di pesi generalmente presentato in una cassetta e composto in modo da consentire qualsiasi pesatura di carichi compresi tra la massa del peso di piu' piccolo valore nominale e la somma delle masse di tutti i pesi dell'insieme secondo una progressione la cui ragione e' costituita dalla massa del peso di piu' piccolo valore nominale.

Si usa comporre le sequenze della serie di pesi come segue:

(1; 1; 2; 5) x 10n kg

(1; 1; 1; 2; 5) x 10n kg

(1; 2; 2; 5) x 10n kg

(1; 1; 2; 2; 5) x 10n kg

In tali espressioni "n" rappresenta lo zero o un numero intero

positivo o negativo.

1.3. Pesi campione

Quando tali pesi servono per il controllo degli strumenti per

pesare e dei pesi sono denominati "pesi campione".

2. Valori nominali dei pesi.

n kg, oppure]]>

a 2 x 10n kg, oppure a 5 x 10n kg; in queste espressioni "n"

rappresenta lo zero o un numero intero positivo o negativo.

3. Massa convenzionale.

° C, la massa convenzionale]]>

e' la massa di un peso di riferimento di massa volumica di 8000 kg/m3

che esso equilibra nell'aria di massa volumica di 1,2 kg/m3 .

3.2...

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