Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Vista la direttiva n. 74/148 del 4 marzo 1974, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media;
Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Il presente decreto si applica ai pesi di precisione superiore alla media aventi un valore nominale uguale o superiore a 1 mg e inferiore o pari a 50 kg, con esclusione dei pesi i cui valori nominali risultano espressi in carati metrici e di quelli per settori particolari contemplati da altre norme specifiche.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Vista la direttiva n. 74/148 del 4 marzo 1974, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media;
Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Il presente decreto si applica ai pesi di precisione superiore alla precisione media aventi un valore nominale uguale o superiore a 1 mg e inferiore o pari a 50 kg, con esclusione dei pesi i cui valori nominali risultano espressi in carati metrici e di quelli per settori particolari contemplati da altre norme specifiche.
Art
2.
Ai pesi di precisione di cui all'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/316 (*) per quanto applicabile.
Il controllo CEE dei pesi di precisione comprende la sola verificazione prima CEE ed e' attuato secondo le modalita' e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato al presente decreto. --------------- *) Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798,]]> pubblicato in questo supplemento.
Art
3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 agosto 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 33