Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci pericolose;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
"impresa": una o piu' persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalita' giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose;
"capo dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante dell'impresa;
"consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", in appresso denominato "consulente": ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5;
"merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci pericolose;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
"impresa": una o piu' persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalita' giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose;
"capo dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante dell'impresa;
"consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", in appresso denominato "consulente": ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5;
"merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia. 4
Art
3.
Obblighi del capo dell'impresa
Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o piu' consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.
Puo' essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attivita' dell'impresa, sono definite all'articolo 4.
Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalita'.
Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.
La responsabilita' sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico e' del capo dell'impresa stessa.
Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
le imprese esercenti le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unita' di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;
le imprese esercenti le attivita' di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attivita' principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosita' o di inquinamento minimi.
Art
3.
Obblighi del capo dell'impresa
Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o piu' consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.
Puo' essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero...