DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 194 - Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile

Coming into Force09 Luglio 1999
Enactment Date22 Maggio 1999
Published date24 Giugno 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/24/099G0271/CONSOLIDATED/20171220
Official Gazette PublicationGU n.146 del 24-06-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/74/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alla denominazione del settore tessile;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare, l'articolo 45 e l'allegato A;

Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalita' applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Art 2.

Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto, per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato. 2. Ai sensi del presente decreto, per fibre tessili, si intende:

    1. un elemento caratterizzato da flessibilita', finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;

    2. le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle piu' larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato I, numeri da 19 a 41 e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente e' quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.

  2. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni del presente decreto:

    1. i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;

    2. i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a piu' strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonche' le fodere coibenti di calzature e guanti;

    3. i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Art 3.

Denominazioni

  1. Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonche' le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I.

  2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I e' riservato alle fibre la cui natura e' precisata alla corrispondente voce della tabella.

  3. E' vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.

  4. E' vietato l'impiego della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Art 4.

Tolleranze

  1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra puo' essere qualificato con il termine 100% o "puro" o eventualmente "tutto", esclusa qualsiasi espressione equivalente.

  2. Una quantita' di altre fibre e' tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza e' portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

Art 5.

Denominazioni

  1. Un prodotto di lana puo' essere qualificato:

    "lana virgen" o "lana de esquilado";

    "ren, ny uld";

    "schurwolle";

    "(lingua straniera)";

    "fleece wool" o "virgin wool";

    "laine vierge" o "laine de tonte";

    "lana vergine" o "lana di tosa";

    "scheerwol";

    "la' virgem";

    "uusi villa";

    "ren ull",

    solo quando e' composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, ne' trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.

  2. In deroga al comma 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:

    1. la totalita' della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al comma 1;

    2. la quantita' di tale lana rispetto al peso totale della mischia non e' inferiore al 25%;

    3. in caso di mischia intima, la lana e' mischiata soltanto con un'altra fibra.

  3. Nel caso previsto dal precedente comma, l'indicazione della composizione percentuale completa e' obbligatoria.

  4. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione e' limitata allo 0,3% di impurita' fibrose per i prodotti di cui ai commi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.

Art 6.

Designazione della composizione

  1. Il prodotto tessile composto di due o piu' fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dell'indicazione "minimo 85%", ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto.

  2. Ogni prodotto tessile composto di due o piu' fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto puo' essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale; mentre qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.

  3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non e' inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito puro cotone e trama puro lino".

  4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, e' ammessa:

    1. una quantita' di fibre estranee fino al 2% del peso totale del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza e' portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all'articolo 5, comma 3;

    2. una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti...

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