LEGGE 26 novembre 1973, n. 883 - Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili

Coming into Force01 Gennaio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/01/08/073U0883/CONSOLIDATED/20171220
Published date08 Gennaio 1974
Enactment Date26 Novembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.7 del 08-01-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194

Art 2.

Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella A allegata alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Sono altresi' soggetti alle disposizioni della presente legge:

i prodotti contenenti almeno l'80 per cento in peso di fibre tessili;

le ricoperture di mobili, di pavimenti, di materassi, di ombrelli, di ombrelloni; gli articoli da campeggio, nonche' le federe coibenti di calzature e guanti quando i detti prodotti contengano fibre tessili per almeno l'80 per cento del loro peso;

i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, quando ne sia specificata la composizione in fibre tessili.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194

Art 3.

Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilita', finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali, atto ad applicazioni tessili.

Art 3.

((Per fibre tessili, ai sensi della presente legge, si intendono:

un elemento caratterizzato da flessibilita', finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;

le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 millimetri, comprese le lamelle tagliate da lamelle piu' larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato A, numeri 17-39, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente e' quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media)).

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194

Art 4.

Nell'etichetta di composizione e' vietato l'uso di una denominazione riportata dalla tabella A di cui al precedente articolo 2 per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

E' vietato l'uso di dette denominazioni per designare qualsiasi altra fibra sia a titolo principale, sia in forma di radicale, di aggettivo e simili, indipendentemente dalla lingua impiegata.

E' vietato l'uso della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194

Art 5.

L'uso delle qualificazioni "100 per cento", "puro", "tutto", dalle quali sia fatta precedere o seguire la denominazione di una fibra, non e' ammesso se non per designare prodotti totalmente composti dalla fibra stessa. E' vietata qualsiasi altra espressione equipollente.

Sul peso del prodotto e' tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza e' elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

E' inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fibre di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa.

L'uso della qualificazione "lana vergine" o "lana di tosa" per designare un prodotto di lana e' ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al precedente comma, la denominazione "lana vergine" o "lana di tosa" puo' essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre in mischia intima, e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 25 per cento rispetto al peso totale della stessa. E' obbligatoria l'indicazione completa della composizione percentuale in fibra del prodotto.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche e' stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorche' siano stati ottenuti col ciclo cardato.

Art 5.

L'uso delle qualificazioni "100 per cento", "puro", "tutto", dalle quali sia fatta precedere o seguire la denominazione di una fibra, non e' ammesso se non per designare prodotti totalmente composti dalla fibra stessa. E' vietata qualsiasi altra espressione equipollente.

Sul peso del prodotto e' tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza e' elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

Fatte salve le tolleranze di cui ai commi secondo e sesto del presente articolo e di cui al successivo articolo 7, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui al primo e secondo comma del presente articolo, nonche' di cui ai successivi articoli 6 e 7, le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo e che non superino il 7 per cento del peso del prodotto finito, nonche' le fibre incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 per cento del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, quinto comma, della presente legge, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e su quello dell'ordito.

L'uso della qualificazione "lana vergine" o "lana di tosa" per designare un prodotto di lana e' ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al precedente comma, la denominazione "lana vergine" o "lana di tosa" puo' essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre in mischia intima, e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 25 per cento rispetto al peso totale della stessa. E' obbligatoria l'indicazione completa della composizione percentuale in fibra del prodotto.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche e' stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorche' siano stati ottenuti col ciclo cardato.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 194

Art 6.

Ogni prodotto tessile composto da due o piu' fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione "minimo 85 per cento", oppure infine dalla completa composizione percentuale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o piu' fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali in peso.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre puo' essere designato con l'espressione "altre fibre", seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora pero' si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione percentuale.

Le espressioni "residui...

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