DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 436 - Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto

Coming into Force25 Agosto 1996
Enactment Date14 Agosto 1996
Published date24 Agosto 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/08/24/096G0467/CONSOLIDATED/20050831
Official Gazette PublicationGU n.198 del 24-08-1996 - Suppl. Ordinario n. 141
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed, in particolare, l'articolo 49, e l'allegato A;

Vista la direttiva 94/25/CE del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Vista la legge 26 aprile 1986, n. 193;

Vista la legge 5 maggio 1989, n. 171;

Vista la legge 8 agosto 1994, n. 498;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle unita' da diporto, anche parzialmente completate, come definite all'articolo 2 nonche' ai componenti delle unita' da diporto, sia separati che installati, indicati nell'allegato I.

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle unita' da diporto destinate o utilizzate in noleggio, locazione o per l'insegnamento della navigazione da diporto, purche' immesse in commercio per finalita' ricreative.

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  1. alle unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;

  2. canoe e kayak, gondole e pedalo';

  3. tavole a vela;

  4. tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unita' analoghe a motore;

  5. originali e singole riproduzioni di unita' da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante;

  6. unita' da diporto sperimentali sempreche' non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;

  7. unita' da diporto costruite per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;

  8. unita' da diporto specificatamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, in particolare quelle definite dal decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572;

  9. sommergibili;

  10. veicoli a cuscino d'aria;

  11. aliscafi.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171

Art 2.

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

  1. unita' da diporto: ogni unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata ad essere utilizzata per fini sportivi o ricreativi;

  2. unita' da diporto parzialmente completata: una unita' costituita dallo scafo e da uno o piu' componenti;

  3. imbarcazione da diporto: ogni unita' iscritta nei registri di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio i971, n. 50, e successive modificazioni;

  4. natante da diporto: ogni unita' esente dall'obbligo di iscrizione come specificato nell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

  5. legge sulla nautica da diporto: la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171

Art 3.

Requisiti essenziali di sicurezza

  1. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.

  2. La marcatura "CE" di cui all'articolo 5 attesta la conformita' delle unita' da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

Art 3.

Requisiti essenziali di sicurezza

  1. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.

  2. La marcatura "CE" di cui all'articolo 5 attesta la conformita' delle unita' da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

2-bis. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art 3.

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Art 4.

Immissione in commercio e messa in servizio 1. Possono essere immesse in commercio e messe in servizio per uso conforme alla loro destinazione, le unita' da diporto che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 3 e che recano la marcatura "CE" di cui all'articolo 5.

  1. Possono essere immesse in commercio le unita' da diporto parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 3, destinate, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione in commercio, ad essere completate da altri. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 contiene i seguenti elementi:

    1. nome e indirizzo del fabbricante;

    2. nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;

    3. descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata;

    4. dichiarazione attestante che l'unita' da diporto e' destinata ad essere completata da altri e che essa e' conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.

  2. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, recanti la marcatura "CE" di cui all'articolo 5, quando sono destinati ad essere incorporati nelle unita' da diporto, conformemente alla dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario. 5. La dichiarazione di cui al comma 4 contiene i seguenti elementi:

    1. nome e indirizzo del fabbricante;

    2. nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;

    3. descrizione dei componenti;

    4. dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.

  3. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 1 anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto purche' sia indicato in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio e messi in servizio finche' non siano resi conformi.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171

Art 5.

Marcatura "CE" di conformita' 1. Le unita' da diporto ed i componenti di cui all'articolo 1, per essere immessi in commercio, devono recare la marcatura "CE" di conformita' apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le modalita' di cui all'allegato III.

  1. La marcatura "CE" deve essere apposta sulle unita' da diporto secondo quanto indicato al punto 2.2 dell'allegato II, nonche' sui componenti ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sul loro imballaggio. La marcatura "CE" deve essere apposta m modo visibile, leggibile ed indelebile ed essere corredata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati V, XII, XIII, XIV e XV.

  2. E' vietato apporre marchi o iscrizioni che possano indurre in errore circa il significato e il simbolo grafico della marcatura "CE". Sulle unita' da diporto e sui componenti di cui all'allegato I, ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sui loro imballaggio, puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura "CE".

  3. Qualora le unita' da diporto e i componenti siano disciplinati da direttive relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi si presumono conformi alle disposizioni di tali direttive. Nel caso in cui una o piu' delle suddette direttive lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo...

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