LEGGE 6 marzo 1976, n. 51 - Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto

Coming into Force04 Aprile 1976
Published date20 Marzo 1976
Enactment Date06 Marzo 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/03/20/076U0051/CONSOLIDATED/20030714
Official Gazette PublicationGU n.74 del 20-03-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti come segue:

"Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;

imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti;

natante da diporto: ogni piccola unita' da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorita' competenti, come specificato nell'articolo 13 della presente legge.

E' unita' da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadri delle vele di normale navigazione (escluse le vele di strallo e lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli e' superiore a 2".

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito come segue:

"Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare e' conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.

Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilita' civile e penale.

L'autorita' che ha proceduto all'omologazione ha facolta' di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.

Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.

Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove.

Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

L'efficacia della omologazione puo' essere sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata in caso di accertata difformita', anche parziale, di uno o piu' esemplari della serie rispetto al tipo omologato.

L'omologazione puo' essere revocata quando sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione".

Art 2.

All'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:

"Sono altresi' considerati abilitati alla costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 5 tonnellate, i "maestri d'ascia", gia' abilitati a costruire natanti da pesca e da traffico fino a 50 tonnellate.

I soci ordinari delle associazioni progettisti della nautica da diporto, riconosciute con modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono abilitati, previo esame da effettuarsi presso il Registro navale italiano - in base al programma stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti - a firmare i progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto e ad essere iscritti nei registri di cui all'articolo 275 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, ove abbiano i requisiti richiesti dai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 278 del medesimo regolamento".

Art 3.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito come segue:

"Per la progettazione delle imbarcazioni di cui al comma precedente non si applica la norma prevista dall'articolo 3, primo comma.

L'obbligo previsto dall'articolo 3, secondo comma, compete al presidente pro tempore dell'ente o associazione nautica".

Art 4.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito come segue:

"Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici della motorizzazione civile".

Art 5.

L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente:

"Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare le imbarcazioni e le navi da diporto sono abilitate alla navigazione, mediante rilascio di apposita licenza, nei seguenti limiti:

  1. nelle acque interne ed in quelle marittime fino a 6 miglia dalla costa;

  2. nelle acque marittime, oltre le 6 miglia dalla costa.

La licenza che abilita alla navigazione le imbarcazioni da diporto entro i limiti di cui alla lettera a) del comma precedente e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici della motorizzazione civile. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo e quella che abilita alla navigazione le navi da diporto, sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici marittimi minori a cio' delegati".

Art 6.

I primi due commi dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

"La licenza che abilita alla navigazione entro i limiti indicati alla lettera a) dell'articolo 8 e' conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti.

La licenza che abilita alla navigazione di cui alla lettera b) dell'articolo 8 e' conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile".

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente:

"La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 e sottoposta ogni due anni al visto di convalida. La licenza e' rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto".

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente:

"Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono, di massima, essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, puo' essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata da un ufficio marittimo o della navigazione interna, secondo le disposizioni impartite dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorita' marittima o della navigazione interna che ne faccia richiesta entro il termine da questa stabilito".

Art 7.

L'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente:

"I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore, sono esclusi dall'obbligo della iscrizione di cui all'articolo 5 e della relativa licenza.

Sono parimenti esclusi dall'obbligo richiamato dal comma precedente i natanti con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 4 metri quadrati.

Sono ugualmente esclusi dall'obbligo richiamato al primo comma del presente articolo le lance, le lancette, i canotti pneumatici, nonche' i natanti di lunghezza non superiore a 6 metri, o muniti di apposito certificato attestante una stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, anche se provvisti di motore di potenza non superiore a 20 CV.

Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, i natanti di cui al primo comma del presente articolo possono navigare entro il limite di 1 miglio dalla costa, quelli di cui al secondo comma, possono navigare entro il limite di 500 metri dalla costa, e quelli indicati nel terzo comma entro il limite di 6 miglia dalla costa.

E' in facolta' dell'autorita' marittima di ridurre o di estendere il limite per i natanti di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, e di stabilire i limiti di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT