DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)

Coming into Force26 Giugno 2019
Published date25 Giugno 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/06/25/19G00058/ORIGINAL
Enactment Date14 Maggio 2019
Official Gazette PublicationGU n.147 del 25-06-2019
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;

Vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

Visto il regolamento (UE) 1025/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che ha recepito la direttiva 2012/34 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha recepito la direttiva (UE) 2014/25 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo dell'8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell' 8 maggio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita'

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per contribuire al raggiungimento dell'interoperabilita' tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea, aderendo all'armonizzazione tecnica disposta dalla direttiva (UE) 2016/797, al fine di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, nonche' di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e alla progressiva realizzazione del mercato interno.

  2. Le modalita' di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza applicabili al personale coinvolto nell'esercizio e nella manutenzione del sistema.

  3. Per ogni sottosistema del sistema ferroviario sono stabilite le disposizioni relative ai componenti di interoperabilita', alle interfacce e alle procedure, nonche' alle condizioni di coerenza globale del sistema necessarie per realizzare l'interoperabilita'.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario, che e' suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale.

  2. Il presente decreto non si applica:

    1. alle metropolitane;

    2. ai tram e ai veicoli leggeri su rotaia, nonche' alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli;

    3. alle reti di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria, che sono isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, nonche' ai soggetti e ai veicoli che operano esclusivamente su tali reti;

    4. alle infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di raccordo privati, utilizzate per fini non commerciali dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attivita' di trasporto merci o per il trasporto di persone, nonche' ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;

    5. alle infrastrutture destinate ad un uso storico o turistico, nonche' ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;

    6. alle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari nelle condizioni operative del sistema di trasporto leggero su rotaia, ove e' necessario il transito di quei veicoli soltanto a fini di connettivita';

    7. ai veicoli utilizzati principalmente sulle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia, ma attrezzati con alcuni componenti ferroviari necessari per consentire il transito a tali veicoli su una sezione confinata e limitata di infrastruttura ferroviaria soltanto a fini di connettivita'.

  3. Per operare nel sistema ferroviario i veicoli che rientrano nella fattispecie del tram-treno, fatta eccezione per i veicoli esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi del comma 2, per gli aspetti che non sono disciplinati dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilita' (STI) applicabili, rispettano le seguenti disposizioni e procedure:

    1. norme nazionali o altre pertinenti misure accessibili, per garantire che tali veicoli soddisfino i requisiti essenziali pertinenti, definite dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto di rispettiva competenza;

    2. procedura di autorizzazione applicabile a tali veicoli definita dall'ANSFISA;

    3. disposizioni atte a garantire che l'esercizio misto di tram-treni e treni soddisfi tutti i requisiti essenziali, nonche' gli obiettivi comuni di sicurezza (Common Safety Target - CST) pertinenti, definite dall'ANSFISA;

    4. in deroga all'articolo 21, in caso di esercizio transfrontaliero, l'ANSFISA coopera con la pertinente autorita' dello Stato confinante ai fini del rilascio delle autorizzazioni dei veicoli di cui al presente comma.

Art 3.

Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

a) «sistema ferroviario»: gli elementi della rete ferroviaria ed i veicoli elencati all'Allegato I, facenti parte di tutte le reti ferroviarie insistenti sul territorio nazionale o che operano su di esse;

b) «interoperabilita'»: la capacita' del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' di treni, garantendo i livelli di prestazione specificati;

c) «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a circolare con ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione, che si compone di uno o piu' sottosistemi strutturali e funzionali;

d) «rete»: linee, stazioni, terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema ferroviario italiano;

e) «sottosistemi»: parti strutturali o funzionali del sistema ferroviario italiano, come indicato nell'Allegato II;

f) «sottosistema mobile»: il...

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