DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 33 - Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'

Coming into Force10 Marzo 2016
Enactment Date15 Febbraio 2016
Published date09 Marzo 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/03/09/16G00041/CONSOLIDATED/20200914
Official Gazette PublicationGU n.57 del 09-03-2016
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita';

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Visto decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare gli articoli 86, 88, 89, 91, 93 e 98;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive, e in particolare gli articoli 6 e 6-bis;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, in particolare l'articolo 40, relativo all'installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni;

Visto il documento approvato in data 19 giugno 2015 nel contesto delle attivita' avviate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai fini della definizione delle "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto per i data base delle Reti di sottoservizi", quale riferimento per l'individuazione degli elementi del sottosuolo del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile, e in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), e in particolare gli articoli 10 e 16;

Vista la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, concernente regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/61/UE, definisce norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' promuovendo l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento piu' efficiente di infrastrutture fisiche nuove, in modo da abbattere i costi dell'installazione di tali reti. Stabilisce, inoltre, per le suddette finalita', requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni, ferme restando, e per quanto non espressamente previsto, le definizioni contenute nell'articolo 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:

  1. «rete pubblica di comunicazioni»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

  2. «operatore di rete»: un'impresa che e' autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione;

  3. «gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

    1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

    1.1) gas;

    1.2) elettricita', compresa l'illuminazione pubblica;

    1.3) riscaldamento;

    1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;

    2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;

  4. «infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto;

  5. «rete di comunicazione elettronica ad alta velocita'»: una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda larga ad una velocita' di almeno 30 Mbit/s;

  6. «opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o piu' elementi di un'infrastruttura fisica;

  7. «ente pubblico»: un'autorita' statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un'associazione formata da una o piu' di tali autorita' oppure da uno o piu' di tali organismi di diritto pubblico;

  8. «organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

    1) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

    2) sono dotati di personalita' giuridica e sono finanziati integralmente o per la maggior parte dallo Stato, dalle autorita' regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione e' posta sotto la vigilanza di tali autorita' o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza e' costituito da membri piu' della meta' dei quali e' designata dallo Stato, da autorita' regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;

  9. «infrastruttura fisica interna all'edificio»: l'infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell'utente finale, compresi elementi oggetto di comproprieta', destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete;

  10. «infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocita'»: l'infrastruttura fisica presente all'interno dell'edificio e destinata a ospitare elementi o consentire la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita';

  11. «punto di accesso»: punto fisico situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile a imprese che sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocita';

  12. «Sportello unico telematico»: interfaccia della banca dati contenente le informazioni minime relative all'esistenza di infrastrutture fisiche.

Art 3.

Accesso all'infrastruttura fisica esistente

  1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'.

  2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', i gestori di...

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