IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2009, e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, recante modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e l'articolo 4, comma 2, recante misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE;
Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, e la decisione 2009/339/CE del 16 aprile 2009, che modifica la decisione della Commissione 2007/589/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attivita' indicate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo e' specificato lo Stato membro di riferimento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2010;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni
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All'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) prima dell'articolo 1 e' inserito il seguente capo: «Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, e dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.
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All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: «nell'allegato A» sono inserite le seguenti: «e A-bis».
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All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
d-bis) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;
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b) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, dei gas specificati in riferimento all'attivita' interessata»;
c) al comma 1, lettera l), le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia»; d) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:
m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell' allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile;
m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;
m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale e' specificato che l'operatore aereo e' amministrato dall'Italia;
; e) al comma 1, dopo la lettera n), sono inserite le seguenti:
n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attivita' di trasporto aereo elencate all' allegato A-bis;
n-ter) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis;
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f) al comma 1, dopo la lettera p) e' inserita la seguente:
p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;
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g) al comma 1, lettera s), dopo le parole: «dichiarazioni del gestore» sono inserite le seguenti: «e degli operatori aerei amministrati dall'Italia»;
h) al comma 2, lettera a), le parole: «articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3-bis»;
i) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE»;
l) al comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra;
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m) al comma 2, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente lettera:
m-bis) riserva speciale: quantita' di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1.
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Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. Autorita' nazionale competente
E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.
Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' nazionale competente.
Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
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Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito della decisione di assegnazione ;
e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale e' stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 3-quater, comma 3;
f)...