DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 58 - Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunita'. (11G0099)

Coming into Force30 Aprile 2011
Published date29 Aprile 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/04/29/011G0099/CONSOLIDATED/20110502
Enactment Date31 Marzo 2011
Official Gazette PublicationGU n.98 del 29-04-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';

Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

Visto l'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante delega al Governo per l'attuazione della menzionata direttiva 2008/6/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla lettera b) la parola: «pubblica» e' soppressa;

    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) "punti di accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono essere depositati dai mittenti nella rete postale;»;

    c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) "raccolta": l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore di servizi postali;»;

    d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;»;

    e) alla lettera h), le parole da: «definito» a: «lettera p),» sono soppresse;

    f) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) "fornitore del servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio nazionale e la cui identita' e' stata notificata alla Commissione;»;

    g) la lettera p) e' soppressa;

    h) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:

    q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale", definite come segue:

    1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere una esplicita decisione da parte dell'amministrazione competente prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione, indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;

    2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa dall'amministrazione competente, la quale conferisce diritti specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano l'autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'amministrazione competente;

    ;

    i) la lettera u) e' sostituita dalla seguente: «u) "esigenze essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi negoziati tra le parti sociali nazionali in conformita' al diritto comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale; la protezione dei dati puo' comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonche' la tutela della vita privata;»;

    l) dopo la lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

    u-bis) "fornitore di un servizio postale": l'impresa che fornisce uno o piu' servizi postali;

    u-ter) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o assicurati diversi dalla pubblicita' diretta per corrispondenza consegnati in grandi quantita' ai fornitori di servizi postali presso i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;

    u-quater) "Autorita' nazionale di regolamentazione": l'organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche "autorita' di regolamentazione";

    u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria": servizi postali la cui tariffa e' fissata per invii postali singoli.

    .

  2. L'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' sostituito dal seguente:

    Art. 2 (Autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale). - 1. E' istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito denominata "Agenzia", la quale e' designata autorita' nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e successive modificazioni.

    2. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.

    3. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicita'. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

    4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

    a) regolazione dei mercati postali;

    b) partecipazione ai lavori e alle attivita' dell'Unione europea e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;

    c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualita' e caratteristiche del servizio postale universale di cui all'articolo 12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio;

    d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali;

    e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attivita' di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualita' del servizio postale universale;

    f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali;

    g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un apposito osservatorio.

    5. L'Agenzia e' dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.

    6. Le funzioni dell'Agenzia di programmazione, indirizzo, regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello...

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