DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 247 - Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita'. (11G0013)

Coming into Force22 Gennaio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/01/21/011G0013/CONSOLIDATED/20160914
Published date21 Gennaio 2011
Enactment Date30 Dicembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.16 del 21-01-2011 - Suppl. Ordinario n. 15
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita';

Vista la decisione n. 2010/17/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009 sull'adozione di parametri fondamentali per i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2009, ed, in particolare, l'allegato B;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di recepimento delle direttive 2001/12/CE, 2001/134/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

Vista la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visti gli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita'

  1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale. A tale scopo il presente decreto stabilisce i compiti svolti, a legislazione vigente, dalle amministrazioni nazionali competenti, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture ed ai centri di formazione.

  2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli stessi apportate a livello comunitario e' data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai macchinisti delle imprese ferroviarie operanti in Italia e dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario nazionale.

  2. Sono esclusi dalle misure previste dal presente decreto i macchinisti operanti esclusivamente su:

  1. metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;

  2. reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani;

  3. infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di merci;

  4. sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fini di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.

Art 3.

Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

  1. direttiva: la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita';

  2. Agenzia: l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di autorita' preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

  3. autorita' competente: organismo di un altro Stato membro cui sono assegnati i compiti di autorita' preposta alla sicurezza di cui all'art. 16 della direttiva 2004/49/CE;

  4. macchinista: una persona capace e autorizzata a condurre in modo autonomo, responsabile e sicuro i treni, i locomotori, i locomotori di manovra, i treni adibiti a lavori, i veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e i treni per il trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia;

  5. sistema ferroviario nazionale: la rete ferroviaria convenzionale e ad alta velocita' costituita dalle linee ferroviarie nazionali, nonche' le linee regionali non funzionalmente isolate cosi' come individuate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 28/T in data 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005 e dai veicoli che utilizzano dette infrastrutture;

  6. gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell'infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;

  7. impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita' consista nella prestazione di servizi di trasporto di merci e passeggeri per ferrovia ovvero di merci o passeggeri e che garantisca obbligatoriamente la trazione; sono comprese in tale definizione anche le imprese che forniscono la sola trazione;

  8. STI: Specifiche tecniche di interoperabilita' cioe' le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilita' della rete ferroviaria transeuropea, come definiti nella direttiva 2008/57/CE;

  9. ERA: Agenzia ferroviaria europea istituita dal Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

  10. certificato: il certificato complementare armonizzato che indica l'infrastruttura sulla quale il titolare e' autorizzato a condurre, nonche' il veicolo che il titolare e' autorizzato a condurre;

  11. Organismo di formazione: un organismo riconosciuto dall'autorita' competente per impartire i corsi di formazione ai sensi dell'art. 23 della direttiva.

Capo II Certificazione dei macchinisti
Art 4.

Modello comunitario di certificazione

  1. Ciascun macchinista deve avere l'idoneita' e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e deve possedere la documentazione seguente:

    1. una licenza, redatta in conformita' all'allegato I, che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e l'autorita' competente che la rilascia e riporta la durata di validita';

    2. uno o piu' certificati, redatti in conformita' all'allegato II, che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare e' autorizzato a circolare ed i veicoli che il titolare e' autorizzato a condurre.

  2. La licenza e'...

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