DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2010, n. 58 - Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici. (10G0081)

Coming into Force01 Luglio 2010
Published date22 Aprile 2010
Enactment Date04 Aprile 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/04/22/010G0081/CONSOLIDATED/20150812
Official Gazette PublicationGU n.93 del 22-04-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE);

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legislativo: Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumita', la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.

  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

    1. agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco;

    2. all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

    3. agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;

    4. alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

    5. agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8;

    6. alle munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonche' alle munizioni a salve utilizzate in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;

    7. ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell'Unione europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all'esportazione.

  3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli pirotecnici.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE);

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legislativo: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123

Art 2.

D...

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