IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed, in particolare, gli articoli 1, 3 e 57;
Visti gli articoli 6 e 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose;
Vista la Convenzione internazionale di Bruxelles, del 1 luglio 1969, relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legislativo: Art. 1.
Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell'allegato I.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede all'adeguamento dell'allegato I in conformita' delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.
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Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia;
agli articoli pirotecnici;
alle munizioni per uso civile, salvo quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12.
Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonche' all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati.