DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 7 - Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile

Coming into Force12 Febbraio 1997
End of Effective Date25 Maggio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/01/28/097G0024/CONSOLIDATED/20160525
Enactment Date02 Gennaio 1997
Published date28 Gennaio 1997
Official Gazette PublicationGU n.22 del 28-01-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed, in particolare, gli articoli 1, 3 e 57;

Visti gli articoli 6 e 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose;

Vista la Convenzione internazionale di Bruxelles, del 1 luglio 1969, relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legislativo: Art. 1.

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell'allegato I.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede all'adeguamento dell'allegato I in conformita' delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

    1. agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia;

    2. agli articoli pirotecnici;

    3. alle munizioni per uso civile, salvo quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12.

  4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonche' all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 81

Art 2.
  1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato II.

  2. E' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare esplosivi per uso civile che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato V.

  3. Le procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi sono:

    1. per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame "CE del tipo" effettuato con le modalita' indicate nell'allegato V, lettera A), nonche' la valutazione della conformita' al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate alle lettere B), C), D) ed E) dell'allegato V;

    2. per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalita' indicate nell'allegato V, lettera F).

  4. L'attestato di esame "CE del tipo" e la valutazione della conformita' di cui all'allegato V sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento e la classificazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 81

Art 3.
  1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati "organismi notificati", autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' stato autorizzato, nonche' il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.

  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato V, lettere B), C), D), E) ed F). La relativa istanza e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 81

Art 4.
  1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attivita' degli organismi notificati.

  2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno e' composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti del Ministero della difesa, due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente.

  3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non piu' di una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Le modalita' di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

  4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformita', il comitato puo' richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.

  5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa piu' i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarita' nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e puo' disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformita' per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.

Art 4.
  1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attivita' degli organismi notificati. 2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, e' presieduto da un prefetto ed e' composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia.

  2. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non piu' di una volta. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente. Le modalita' di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

  3. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformita', il comitato puo' richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.

  4. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa piu' i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarita' nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e puo' disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformita' per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 81

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