DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32 - Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE). (10G0043)

Coming into Force24 Marzo 2010
Published date09 Marzo 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/03/09/010G0043/CONSOLIDATED/20140624
Enactment Date27 Gennaio 2010
Official Gazette PublicationGU n.56 del 09-03-2010 - Suppl. Ordinario n. 47
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare, l'Allegato B; VISTO il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati, entrato in vigore il 24 dicembre 2008; VISTA la decisione n. 2009/442/CE della Commissione, del 5 giugno 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione; VISTA la legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale; VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; VISTO il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale; CONSIDERATA la comunicazione delle Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni denominata 'Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)' del 1° febbraio 2008. VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; CONSIDERATO che la Conferenza unificata non ha reso il parere di competenza nel previsto termine; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; CONSIDERATO che le competenti Commissioni del Senato non hanno reso il parere nel previsto termine; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni; EMANA il seguente decreto legislativo: ART. 1 (Finalita' e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto e' finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realta' regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. 3. Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni: a) sono disponibili in formato elettronico; b) sono detenuti da o per conto di: 1) un'autorita' pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un'autorita' pubblica o sono gestiti o aggiornati dalla medesima autorita' e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico; 2) terzi, che svolgono attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente. c) riguardano una o piu' delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III. 4. Il presente decreto si applica altresi' ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati territoriali di cui al comma 3. 5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3, lettera c), ma per i quali i terzi detengano i diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' pubblica puo' intervenire in virtu' del presente decreto solo previa autorizzazione dei medesimi terzi. 6. Il presente decreto si applica fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. 7. Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territoriali.

Art 2.

ART. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) infrastruttura per l'informazione territoriale - INSPIRE: i metadati; i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto; b) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o un'area geografica specifica; c) set di dati territoriali: una collezione di dati territoriali identificabili; d) servizi relativi ai dati territoriali: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set dei medesimi dati o sui metadati connessi; e) oggetto territoriale: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una localita' o un'area geografica specifica; f) metadati: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi; g) interoperabilita': la possibilita' per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato; h) geoportale INSPIRE: un sito internet, o equivalente, che fornisce l'accesso, a livello europeo, ai servizi di cui all'articolo 7; i) autorita' pubblica: 1) qualsiasi amministrazione pubblica, a livello statale, regionale o locale, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, gli organi consultivi pubblici; 2) qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attivita' o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente; 3) qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia responsabilita' o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui ai numeri 1) o 2). k) elenco ufficiale delle autorita' pubbliche: la fonte per l'individuazione delle autorita' responsabili della disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi; l) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale: la base dati informatizzata dei cataloghi, disponibili con strumenti telematici, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, disponibili in formato elettronico; m) geoportale nazionale: un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'articolo 7.

Art 3.

ART. 3 (Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale) 1. L'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale e' costituita da: a) i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e del monitoraggio ambientale; b) i servizi di rete di cui all'articolo 7; c) le tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di rete; d) l'elenco ufficiale delle autorita' pubbliche responsabili della disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi; e) l'indice dei cataloghi pubblici dell'informazione ambientale; f) gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati; g) i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorita' competente per l'attuazione del presente decreto. Per l'assolvimento di tali funzioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, quale struttura di coordinamento...

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