IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), come modificata, dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), ed in particolare, l'articolo 26-bis e l'allegato B;
Vista la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private
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All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla lettera fff) sono apportate le seguenti modificazioni:
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al numero 2 sono aggiunte le seguenti parole:
sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea
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sono aggiunti infine i seguenti numeri:
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo stesso veicolo.
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All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e non puo' svolgere per conto dell'impresa attivita' diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione» sono soppresse.
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All'articolo 125...