IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2006, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali;
Visto l'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile;
Visto l'articolo 2112 del codice civile;
Visto l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
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«societa' di capitali»:
1) le societa' disciplinate dai capi V, VI e VII del titolo V e dal capo I del titolo VI, del libro V del codice civile, la societa' europea e la societa' cooperativa europea;
2) le societa' di cui all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, e successive modificazioni;
3) qualsiasi altra societa' di uno Stato membro che abbia personalita' giuridica, sia dotata di capitale sociale, risponda solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali e sia soggetta, in virtu' della legislazione nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni della direttiva 68/151/CEE dettate per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;
«societa' italiana»: societa' costituita in conformita' della legge italiana;
«societa' di altro Stato membro»: societa' costituita in conformita' della legge di altro Stato membro;
«fusione transfrontaliera»: l'operazione di cui all'articolo 2501, primo comma, del codice civile, realizzata tra una o piu' societa' italiane ed una o piu' societa' di altro Stato membro dalla quale risulti una societa' italiana o di altro Stato membro, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda;
«societa' risultante dalla fusione transfrontaliera»: la societa' incorporante o, nel caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di nuova societa', la societa' di nuova costituzione;
«societa' partecipante alla fusione transfrontaliera»: la societa' incorporante, la societa' incorporata o, nel caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di nuova societa', la societa' che prende parte alla fusione transfrontaliera;
«registro delle imprese»: il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e, per le societa' di altro Stato membro, il registro istituito in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CE;
«rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
«organo di rappresentanza»: l'organo di rappresentanza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
«delegazione speciale di negoziazione»: la delegazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
«coinvolgimento dei lavoratori»: la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
«informazione»: l'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
«consultazione»: la consultazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;
«partecipazione»: la partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.