DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 108 - Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali

Coming into Force02 Luglio 2008
Enactment Date30 Maggio 2008
Published date17 Giugno 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/06/17/008G0130/CONSOLIDATED/20141110
Official Gazette PublicationGU n.140 del 17-06-2008
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2006, ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali;

Visto l'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;

Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile;

Visto l'articolo 2112 del codice civile;

Visto l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

  1. «societa' di capitali»:

    1) le societa' disciplinate dai capi V, VI e VII del titolo V e dal capo I del titolo VI, del libro V del codice civile, la societa' europea e la societa' cooperativa europea;

    2) le societa' di cui all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, e successive modificazioni;

    3) qualsiasi altra societa' di uno Stato membro che abbia personalita' giuridica, sia dotata di capitale sociale, risponda solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali e sia soggetta, in virtu' della legislazione nazionale ad essa applicabile, alle disposizioni della direttiva 68/151/CEE dettate per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

  2. «societa' italiana»: societa' costituita in conformita' della legge italiana;

  3. «societa' di altro Stato membro»: societa' costituita in conformita' della legge di altro Stato membro;

  4. «fusione transfrontaliera»: l'operazione di cui all'articolo 2501, primo comma, del codice civile, realizzata tra una o piu' societa' italiane ed una o piu' societa' di altro Stato membro dalla quale risulti una societa' italiana o di altro Stato membro, con esclusione dei trasferimenti di parte dell'azienda;

  5. «societa' risultante dalla fusione transfrontaliera»: la societa' incorporante o, nel caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di nuova societa', la societa' di nuova costituzione;

  6. «societa' partecipante alla fusione transfrontaliera»: la societa' incorporante, la societa' incorporata o, nel caso di fusione transfrontaliera mediante costituzione di nuova societa', la societa' che prende parte alla fusione transfrontaliera;

  7. «registro delle imprese»: il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e, per le societa' di altro Stato membro, il registro istituito in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CE;

  8. «rappresentanti dei lavoratori»: i rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

  9. «organo di rappresentanza»: l'organo di rappresentanza dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

  10. «delegazione speciale di negoziazione»: la delegazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

  11. «coinvolgimento dei lavoratori»: la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

  12. «informazione»: l'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

  13. «consultazione»: la consultazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188;

  14. «partecipazione»: la partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo si applica alle fusioni transfrontaliere tra una o piu' societa' di capitali italiane ed una o piu' societa' di capitali di altro Stato membro, la cui sede sociale o amministrazione centrale o centro di attivita' principale sia stabilito nella Comunita' europea.

  2. Il presente decreto legislativo si applica alle fusioni transfrontaliere alle quali partecipino o risultino societa' diverse dalle societa' di capitali o societa' di capitali che non abbiano nella Comunita' europea ne' la sede statutaria, ne' l'amministrazione centrale, ne' il centro di attivita' principale, purche' l'applicazione della disciplina di recepimento della direttiva 2005/56/CE a tali fusioni transfrontaliere sia parimenti prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle societa' di altro Stato membro partecipanti alla fusione medesima. Non si applica l'articolo 19 se non partecipano alla fusione transfrontaliera societa' di cui al comma 1.

  3. Fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 3, commi 1 e 2, e gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 18.

  4. Il presente decreto legislativo non si applica alla fusione transfrontaliera cui partecipi una societa' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art 3.

Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere

  1. Una fusione transfrontaliera e' consentita solo tra tipi di societa' alle quali la legge applicabile permette di fondersi.

  2. Una societa' cooperativa a mutualita' prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile non puo' partecipare ad una fusione transfrontaliera.

  3. Una fusione transfrontaliera attuata in conformita' del presente decreto legislativo soddisfa il requisito di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art 4.

Disciplina applicabile

  1. Salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, si applica alla societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il titolo V, capo X, sezione II del libro V del codice civile.

  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, nel caso di conflitto con le norme applicabili alle societa' di altro Stato membro partecipanti alla fusione transfrontaliera e' data prevalenza alla legge applicabile alla societa' risultante dalla fusione medesima.

  3. L'articolo 2501-bis del codice civile non trova applicazione nel caso in cui la societa' partecipante alla fusione il cui controllo e' oggetto di acquisizione non sia una societa' italiana.

  4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 2112 del codice civile e dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

  5. Restano salvi la disciplina ed i poteri previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

  6. Resta salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, in materia di costituzione di una societa' europea per fusione e quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 in materia di costituzione di una societa' cooperativa europea per fusione.

Art 5.

Recesso

  1. Nel caso in cui la societa' risultante dalla fusione transfrontaliera sia una societa' di altro Stato membro, ha diritto di recedere dalla societa' italiana partecipante alla fusione transfrontaliera il socio non consenziente. Le modalita' di esercizio del recesso e di determinazione del valore delle azioni o delle quote sono disciplinate dalle norme del codice civile applicabili alla societa' da cui si recede. Sono salve le altre cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.

Art 6.

Progetto di fusione...

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