DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 2006, n. 213 - Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile

Coming into Force13 Ottobre 2006
Published date15 Giugno 2006
Enactment Date02 Maggio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/06/15/006G0232/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.137 del 15-06-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004, recante delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B;

Vista la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;

Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, istitutivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati espressi in data 18 gennaio 2006 ed in data 24 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica espressi in data 24 gennaio 2006 ed in data 1° febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 febbraio e del 27 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione di sistemi per la segnalazione degli eventi aeronautici

  1. E' istituito un sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi affidato all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

  2. E' istituito un sistema di segnalazione volontaria degli eventi affidato all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

  3. L'istituzione dei sistemi di segnalazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2 ha come unico obiettivo la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici e non mira alla determinazione di colpe o responsabilita'.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

  1. «evento»: qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che abbia o possa aver influito sulla sicurezza del volo e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e k), della direttiva 94/56/CE;

  2. «cancellazione dei dati personali»: eliminazione dalle segnalazioni presentate di tutti i dati personali relativi all'informatore e degli aspetti tecnici che potrebbero permettere di dedurre l'identita' dell'informatore o di terzi a partire dalle informazioni.

Art 3.

Segnalazioni obbligatorie

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 828 e 829 del codice della navigazione, sono segnalati all'ENAC gli eventi che mettono in pericolo oppure che, se non corretti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile impiegato in attivita' dell'aviazione civile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona. A titolo esemplificativo si considerano tali gli eventi ricompresi negli allegati I e II al presente decreto legislativo.

  2. Qualora la Commissione europea decida di modificare gli allegati alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, al fine di estendere o modificare gli esempi di eventi, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla contestuale modifica degli allegati di cui al comma 1.

Art 4.

Obbligo di segnalazione

  1. Hanno l'obbligo di segnalazione degli eventi di cui all'articolo 3, comma 1, i seguenti soggetti nell'esercizio delle rispettive funzioni:

    1. l'esercente o il comandante di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attivita' di trasporto pubblico da un soggetto le cui operazioni siano assoggettate a controlli di sicurezza da parte dell'ENAC;

    2. la persona addetta alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attivita' di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo dell'ENAC;

    3. la persona che firmi un certificato di revisione o di idoneita' al servizio di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attivita' di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo dell'ENAC;

    4. la persona che svolga una funzione per la quale debba essere autorizzato dall'ENAC quale controllore del traffico aereo o quale addetto all'informazione di volo;

    5. il gestore di un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie;

    6. la persona che svolga una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea sotto la responsabilita' dell'ENAC;

    7. la persona che svolga una funzione connessa con le manovre a terra, compresi il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE) n. 2408/92.

  2. La segnalazione degli eventi di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere effettuata anche da parte di chiunque eserciti, in altre operazioni riguardanti l'aviazione civile, funzioni simili a quelle dei soggetti di cui al comma 1.

Art 5.

Raccolta e conservazione delle informazioni

  1. L'ENAC, operando con trasparenza, predispone un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione degli eventi oggetto di segnalazione obbligatoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

  2. L'ENAC, quando riceve la segnalazione di un evento, lo inserisce nella propria banca dati con le garanzie di cui all'articolo 8, comma 1, e lo porta a conoscenza, se necessario, ai sensi della normativa vigente, dell'autorita' competente dello Stato membro in cui l'evento si e' verificato, in cui l'aeromobile e' immatricolato, in cui l'aeromobile e' stato fabbricato, in cui l'esercente e' certificato.

  3. Nella banca dati di cui al comma 2 sono altresi' registrati gli eventi classificati come incidenti o come inconvenienti gravi dall'ANSV, sulla base delle definizioni contenute nella direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994.

  4. L'ENAC adotta le necessarie misure per garantire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel-l'esercizio dei poteri di competenza, un costante flusso informativo dei dati raccolti.

Art 6.

Segnalazioni volontarie

  1. L'ANSV predispone un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione di eventi non ricompresi tra quelli oggetto della segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 3, ma che secondo i soggetti informatori rappresentino o possano rappresentare un rischio per la sicurezza della navigazione aerea, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

  2. La segnalazione degli eventi di cui al comma 1 puo' essere effettuata da parte di chiunque eserciti, nell'ambito dell'aviazione civile, funzioni uguali o simili a quelle dei soggetti di cui all'articolo 4.

  3. Le segnalazioni volontarie di cui al comma 1 sono inserite nella banca dati dell'ANSV.

Art 7.

Scambio e diffusione delle informazioni

  1. L'ENAC mette a disposizione della Commissione europea, nonche' degli organismi degli Stati membri preposti alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile ed allo svolgimento delle inchieste sugli incidenti e sugli inconvenienti dell'aviazione civile tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella banca dati di cui all'articolo 5, comma 2.

  2. L'ANSV mette a disposizione dei soggetti che ne abbiano interesse le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 3, affinche' possano essere utilizzate per migliorare il livello di sicurezza dell'aviazione.

  3. L'ENAC e l'ANSV hanno reciproco ed immediato accesso alle rispettive banche dati a fini esclusivamente di prevenzione.

  4. Le banche dati per la raccolta delle segnalazioni obbligatorie e volontarie utilizzano per la gestione delle segnalazioni il programma informatico sviluppato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, o altro compatibile.

Art 8.

Tutela della riservatezza delle informazioni

  1. Gli eventi segnalati ai sensi dell'articolo 3 sono inseriti nella banca dati dell'ENAC in modo tale da non consentire l'identificazione delle persone.

  2. L'ANSV stabilisce le modalita' per garantire la immediata cancellazione dei dati personali dalle segnalazioni di cui all'articolo 6, comma 3.

  3. I datori di lavoro non possono adottare provvedimenti pregiudizievoli per il personale per il solo fatto che quest'ultimo, ai sensi degli articoli 3 e 6, abbia segnalato un evento di cui sia a conoscenza.

  4. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.

Art 9.

Utilizzabilita' delle segnalazioni

  1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le norme nazionali dettate in materia di accesso alle informazioni da parte dell'autorita' giudiziaria in sede penale, le informazioni relative agli eventi raccolti dall'ENAC e...

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