DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 54 - Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana

Coming into Force14 Marzo 2004
Enactment Date20 Febbraio 2004
Published date28 Febbraio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/28/004A0085/CONSOLIDATED/20050203
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-2004 - Suppl. Ordinario n. 30
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002;

Vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica alla direttiva 92/119/CE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le misure minime di lotta contro la peste suina africana.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "suino": ogni animale della famiglia dei suidi;

  2. "suino selvatico": qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non e' tenuto o allevato in un'azienda;

  3. "azienda": lo stabilimento agricolo o di altra natura in cui vengono allevati o tenuti suini, a titolo permanente o provvisorio. Dalla presente definizione sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree recintate in cui si tengono e possono essere catturati suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle misure di cui all'articolo 5, comma 1;

  4. "manuale di diagnostica": il manuale di diagnostica di cui alla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/422/CE del 26 maggio 2003;

  5. "suino sospetto di infezione da virus della peste suina africana": ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformita' del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della peste suina africana;

  6. "caso di peste suina africana" o "suino infetto da peste suina africana": ogni suino o carcassa di suino in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina africana o sia stata ufficialmente accertata l'esistenza della malattia attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente al manuale di diagnostica;

  7. "focolaio di peste suina africana": l'azienda in cui sono stati riscontrati uno o piu' casi di peste suina africana;

  8. "focolaio primario": il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;

  9. "zona infetta": la zona di territorio in cui sono state messe in atto misure di eradicazione della malattia in conformita' degli articoli 15 e 16 a seguito della conferma di uno o piu' casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici;

  10. "caso primario di peste suina africana in suini selvatici": qualsiasi caso di peste suina africana riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure in forza degli articoli 15 o 16;

  11. "azienda che ha avuto contatti": un'azienda in cui la peste suina africana puo' essere stata introdotta a causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo;

  12. "proprietario": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli;

  13. "autorita' competente": il Ministero della salute, le regioni e le altre autorita' competenti in materia di profilassi e di polizia veterinaria;

  14. "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dell'autorita' competente;

  15. "trasformazione": uno dei trattamenti dei materiali di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modificazioni;

  16. "abbattimento": l'abbattimento di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo del 1° settembre 1998, n. 333;

  17. "macellazione": la macellazione di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo del 1° settembre 1998, n. 333;

  18. "vettore": la zecca della specie Ornithodorus erraticus.

Art 3.

Notifica della peste suina africana

  1. Il sospetto o l'accertamento della peste suina africana deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute copia della denuncia ricevuta.

  2. Il Ministero della salute, non appena e' confermata la presenza della peste suina africana, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattie degli animali:

  1. procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato I, per quanto riguarda:

    1) i focolai di peste suina africana confermati nelle aziende;

    2) i casi di peste suina africana confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto;

    3) i casi primari di peste suina africana confermati nelle popolazioni di suini selvatici;

    4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;

  2. trasmette informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste suina africana, in conformita' dell'articolo 16, comma 4, lettera a), e comma 5.

Art 3.

Notifica della peste suina africana

  1. Il sospetto o l'accertamento della peste suina africana deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute e alle regioni e province autonome competenti per territorio copia della denuncia ricevuta.

  2. Il Ministero della salute, non appena e' confermata la presenza della peste suina africana, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattie degli animali:

a) procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, sulla base di quelle trasmesse dal servizio veterinario, eventualmente integrate dal servizio veterinario regionale, in conformita' all'allegato I, per quanto riguarda:

1) i focolai di peste suina africana confermati nelle aziende;

2) i casi di peste suina africana confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto;

3) i casi primari di peste suina africana confermati nelle popolazioni di suini selvatici;

4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;

  1. trasmette informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste suina africana, in conformita' dell'articolo 16, comma 4, lettera a), e comma 5.

Art 4.

Misure in caso di sospetto della presenza di peste suina africana in un'azienda

  1. Se in un'azienda si trovino uno o piu' suini sospetti di essere infetti dal virus della peste suina africana, il veterinario ufficiale applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali idonee a confermare o ad escludere la presenza della malattia conformemente al manuale di diagnostica.

  2. Nel corso dell'ispezione nell'azienda il veterinario ufficiale procede anche al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30aprile 1996, n. 317.

  3. Qualora non sia possibile escludere il sospetto di peste suina africana in un'azienda, l'autorita' competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare, che:

    1. venga effettuato il censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini gia' malati, morti o potenzialmente infetti; il censimento e' aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta...

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